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La crescita porta necessariamente la necessità di modifiche e di innovazione. I nuovi servizi resi disponibili ai nostri clienti ed i futuri già in programma necessitano di una organizzazione e di una struttura diversa, per queste ragioni abbiamo fondato la CEC.Group S.r.l. che si affianca alla storica C&C S.a.s. nella fornitura di servizi di consulenza. Le indicazioni sui servizi messi a disposizione sono fruibili mediante il sito https://www.cec.group
A volte nelle direttive si trovano cose difficilmente comprensibili, ad esempio la direttiva Bassa Tensione dice che le spine e le prese non vi rientrano, senza specificare che allora questi prodotti non dovrebbero essere venduti al pubblico, perché destinati a personale esperto (elettricisti) che sono i soli a poterli utilizzare.Allo stesso modo crea perplessità leggere in direttiva macchine che gli elettrodomestici non sono Macchine.Certamente tra gli elettrodomestici troviamo l’impianto stereo, la televisione, ma anche la lavatrice o il frullatore, che elementi mobili e pericolosi le hanno eccome.Certo fare l’analisi dei rischi di un prodotto, con la direttiva Bassa Tensione o con la direttiva Macchine, deve necessariamente portare allo stesso risultato di sicurezza, perché il prodotto è sempre lo stesso, ma troviamo sarebbe più coerente che una lavatrice fosse considerata macchina, come lo è il divano o la poltrona meccanizzata, che per qualche artificio interpretativo dopo essere stati per anni “elettrodomestici” ora sono diventati macchine.Evidentemente mancava “l’interpretazione”, perché non è sufficiente scrivere delle leggi in modo chiaro, bisogna dare lavoro anche agli “interpreti”, che ci spiegano ciò che sta scritto in modo chiaro, anche se a volte non del tutto condivisibile.www.dichiarazionediconformita.euwww.marcaturace.net
Molti ritengono che solo le macchine rientrino in direttiva macchine.Per un certo periodo ad esempio, anche importanti associazioni ci categoria di produttori comunicavano ai loro soci che le pompe non erano macchine perché prive di energia propria.Evidentemente non solo le pompe creano dei dubbi ai fabbricanti o agli addetti ai lavori, se qualcuno ritiene che i motoriduttori non debbano essere marcati CE.Questi prodotti hanno un sorgente di forza o sono predisposti per essere collegati ad una sorgente di forza, inoltre hanno delle parti mobili, proprio grazie a quella forza applicata, pertanto rientrano a pieno titolo nella definizione di “macchina” presente in direttiva macchine. Inoltre tenendo conto che un motoriduttore generalmente è applicato ad un insieme di altri elementi, si può considerare una “quasi macchina” per la totalità dei suoi impieghi, ma questo non lo esclude dall’obbligo di marcatura CE, perché anche le quasi macchine rientrano nella stessa direttiva.www.marcaturace.netwww.dichiarazionediconformita.eu
Le transizioni sono sempre soggette a periodi di indecisione, a processi non chiari, a comportamenti imprecisi, questo vale per tutti, anche per le autorità di controllo o per i fabbricanti che si devono confrontare con le leggi sulla marcatura CE, che introducono nuove modalità di garanzia dei prodotti.Per chi conosce bene le leggi e le direttive, il metodo per controllare se un prodotto è stato sottoposto ad un corretto processo che ne garantisca la conformità, è molto semplice.Controllare il fascicolo tecnico e tutte le sue parti, significa controllare tutti i documenti richiesti dalla legge.Non sono necessari, in prima battuta, altri controlli, il fascicolo tecnico è l’elemento più importante.Solo dei dubbi sulla correttezza dei contenuti, può dar luogo a controlli più approfonditi, ma il più delle volte, anche la sua assenza può essere sufficiente a dimostrare il mancato rispetto della legge.
I prodotti da costruzione sono quelli stabilmente inglobati in una opera edile o di ingegneria civile.I prodotti da costruzione sono disciplinati dal Regolamento 305/2011/CE, che da un lato impone l’obbligo di marcatura CE per tutti questi prodotti, dall’altro la consente solo per i prodotti per i quali esistano delle norme armonizzate di prodotto, oppure per i quali il produttore abbia ottenuto un ETA, ovvero un parere tecnico europeo, che possiamo definire come una norma specifica per quel prodotto e per quel produttore.Il Regolamento 305 impone che il prodotto sia accompagnato da una dichiarazione di prestazione, cioè non è consentito dichiarare in modo generico la conformità ad una norma e ad una legge, ma si devono dichiarare formalmente le specifiche caratteristiche, di ogni singolo prodotto immesso in commercio.Contrariamente a ciò che molti pensano, non hanno obbligo di marcatura CE solo i prodotti con funzioni strutturali, ma anche moltissimi altri, che strutturali non sono, come gli infissi o i pavimenti, per citare i più diffusi.Purtroppo la mancanza di norme armonizzate, cioè valide in tutti i Paesi dell’Unione Europea, impedisce dal momento di entrata in vigore del regolamento 305, la marcatura CE, prima possibile ed obbligatoria, di prodotti presenti sul mercato da decenni e largamente utilizzati, come i gabbioni per massi, o le reti di protezione utilizzate in montagna.Per conoscere se un prodotto da costruzione si può marcare CE, dato che l’obbligo esiste sempre, è quindi necessario verificare l’esistenza di una norma armonizzata di prodotto.www.marcaturace.netwww.dichiarazionediconformita.eu
RENATO CARRAROConsulente sulla sicurezza dei prodottiTema: Sicurezza generale dei prodotti e marcatura CENUMERO 335 7815770 Indirizzo VIA LAURO 95, CADONEGHE (PD) Facebook Marcatura CE by C & C sasSito Internet www.marcaturace.net YouTube MARCATURA C. & C.INSTAGRAM marcaturace Indirizzo e-mail carraro@marchioce.net