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Altri due messanger di Stato per difenderci.Nella lunga puntata tante osservazioni, sintetizzate per i pro.Giova una ulteriore considerazione.Possiamo fidarci di app pensate solo per device "su misura e sicuri"? Come riusciremo a parlare con chiunque ?Checklist dei criteri per i membri: caffe20.it/membri 30 gg gratis poi da 4 euro al mese.Buon ascolto
ROMA (ITALPRESS) - "Organizzare nelle città gli spazi che consentano di fare sport e di diffonderne la cultura può servire a colmare il divario che esiste nell'accesso all'attività sportiva tra Nord, Centro e Sud". Sono queste le parole della vicepresidente vicario del Coni, Silvia Salis, alla presentazione di "Sportcity Meeting", gli stati generali sul benessere in Italia che si terrà il 23-24 marzo a Pietrasanta. spf/ari/gtr
Un juego de fútbol con cartas. No nos matamos pensando el nombre. Un mano a mano entre Nico y Giova, dos amigos. Hinchas de River e Independiente. Cada uno sacaba una carta en su ronda. Todas las preguntas tenían como respuesta un número pero bajo la premisa de si la respuesta era "¿mayor, menor o igual al número de la carta?". Prestá atención porque seguro hay más de una pregunta que nunca te hiciste.
Oggi: A che giova conquistare il mondo...21 Da allora in poi Gesù cominciò a spiegare ai discepoli che sarebbe andato a Gerusalemme, informandoli di ciò che gli sarebbe accaduto in quella città: che avrebbe sofferto nelle mani dei capi giudei, che sarebbe stato ucciso e tre giorni dopo sarebbe resuscitato di nuovo.22 Ma Pietro lo prese in disparte per protestare: «Voglia il cielo, Signore», gli disse, «che questo non ti capiti mai!»23 Ma Gesù si voltò verso di lui e disse: «Vattene da me, Satana! Per me tu sei un ostacolo, perché stai ragionando da un punto di vista umano, non da quello di Dio!»24 Poi Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole seguirmi, smetta di pensare a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. 25 Perché chi pensa a salvare la propria vita, la perderà; chi invece è pronto a dare la sua vita per me, la ritroverà.26 Che vantaggio ne avrete, se guadagnate tutto il mondo e perdete la vita eterna? Che cosa può essere paragonato al valore della vita eterna? 27 Perché io, il Figlio dellʼUomo, verrò con i miei angeli nella gloria di mio Padre e giudicherò ogni persona, secondo le sue azioni. 28 E alcuni di voi, qui presenti in questo momento, non moriranno finché non mi avranno visto venire nel mio Regno».Gesù nella sua gloria17 Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e suo fratello Giovanni, e li condusse sulla cima di un alto monte in un posto isolato. 2 Davanti ai loro occhi, lʼaspetto di Gesù cambiò. Il suo viso risplendeva come il sole, mentre i suoi abiti diventavano di un bianco abbagliante.3 Improvvisamente apparvero Mosè ed Elia, che stavano parlando con Gesù. 4 Allora Pietro disse: «Signore è meraviglioso stare qui! Se vuoi farò tre tende, una per te, una per Mosè ed una per Elia!»5 Ma, mentre stava ancora parlando, una nube luminosa li coprì ed una voce dalla nuvola disse: «Questo è il mio amato Figlio, nel quale mi sono immensamente compiaciuto. Ascoltatelo!» 6 A queste parole i discepoli caddero con la faccia a terra, terribilmente spaventati; 7 ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi. Non abbiate paura!»8 E quando alzarono gli occhi, videro che con loro cʼera solo Gesù.Support the show
A oltre 100 giorni dall'inizio del conflitto a Gaza, l'allargamento dello scontro da Israele e la Striscia appare inevitabile, ma soprattutto sembra avere un'unica regia: l'Iran. La giornalista Eleonora Lorusso intervista Arduino Paniccia, analista, opinionista e scrittore, già consulente per agenzie Onu, esperto Ispi e nonché fondatore dell'Asce – Scuola di Competizione Economica Internazionale (ex Scuola di guerra).
VIDEO: Vi hanno presi in giro ➜ https://www.youtube.com/watch?v=L-kP8Zhf8C8&list=PLolpIV2TSebVtj34zS7A0AabuQ9cf1UxpTESTO DELL'ARTICOLO ➜ https://www.bastabugie.it/it/articoli.php?id=7595MATTARELLA L'ALCHIMISTA, RESTA DA SOLO A SANTIFICARE IL VACCINO di Andrea ZambranoIntervenendo al Quirinale all'evento I Giorni della ricerca, promosso dall'Airc, l'Associazione Italiana per la ricerca sul cancro, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato anche di vaccini covid. E lo ha fatto, come al suo solito, mostrando una visione univoca della campagna vaccinale che si è svolta in Italia tra il 2021 e il 2022.Mattarella ha detto che «la ricerca è garanzia di futuro. Eppure, dopo tanta evidenza, dopo che è stato dimostrato nella drammatica esperienza della pandemia che i costi umani sarebbero stati di gran lunga maggiori senza la scoperta dei vaccini in tempi rapidi, continuano a circolare teorie irragionevoli e antiscientifiche. Non soltanto offuscano la visione del bene comune, ma sovente minacciano la salute stessa dei cittadini, contravvenendo alla prescrizione dell'articolo 32 della Costituzione, secondo il quale la salute è, insieme, fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività».Si tratta di parole alle quali il presidente della Repubblica ci ha già abituato da tempo, ma che nel corso del tempo, mostrano tutta la loro insufficiente evidenza.Quali sarebbero le teorie irragionevoli e antiscientifiche che ancora continuano a circolare? Forse quelle secondo le quali i vaccini anti covid hanno mostrato alla prova dei fatti tutta la loro fallibilità sul versante dell'efficacia e della sicurezza, gli unici due pilastri che una ricerca scientifica degna di tal nome, deve perseguire?FATTI RICONOSCIUTI ANCHE DALLE CASE PRODUTTRICI DEI VACCINI ANTI COVIDMa queste non sono teorie, bensì fatti accertati e accettati ormai non solo dalle case produttrici dei vaccini anti covid, ma anche dagli enti regolatori come l'Ema. Nel corso della campagna vaccinale si poteva affermare con relativa sicurezza che tutti i dubbi sull'efficacia dei vaccini nel prevenire il contagio e nel non dare effetti indesiderati gravi fossero teorie complottiste: lo consentiva il pensiero unico e un'informazione mainstream mai così asservita a logiche di potere e di interesse. Ma oggi no, non si può più affermare che queste siano teorie senza incorrere nello scoglio di essere smentiti dalla realtà.Il fatto è che, ormai, a sostenere che i vaccini a mRna siano stati una panacea, lo sostiene solo una parte - minoritaria - della politica. Il mondo scientifico, invece, volente o nolente, si sta orientando verso un giudizio molto più disincantato, quando non proprio apertamente ostile verso gli inoculi.Giova ricordare al presidente che negli ultimi mesi, la ricerca scientifica, visto che è quello il sostrato che ha fatto da sfondo alle sue parole del 30 ottobre scorso, ha emesso un giudizio impietoso, fatto di dati e osservazioni, sui vaccini covid, tanto che la campagna vaccinale in corso stenta ancora a decollare e non per colpa dell'autunno, che non è ancora entrato nel vivo.Spulciando qua e là dalle cronache, si potrebbe ricordare al Presidente che non più tardi di un mese fa, Pfizer e Moderna hanno dovuto aggiornare le avvertenze sui vaccini inserendo numerosi casi di effetti avversi mortali tra i ragazzi, specie tra i 12 e i 17 anni, in ordine al fenomeno delle miocarditi. Si tratta di evidenze scientifiche che Ema ha dovuto inserire nelle schede di valutazione dei sieri e che non possono essere smentite facilmente.Inoltre, sul versante della ricerca scientifica, abbondano ormai gli studi che evidenziano la fallibilità dei sacri inoculi. Si è scoperto, ad esempio, come hanno fatto 13 analisti indipendenti, che nel trial del primo vaccino di Pfizer, riportava una mortalità di 3,7 volte maggiore tra i vaccinati rispetto al gruppo placebo in ordine a morti per disturbi al cuore.L'AFFOSSAMENTO DELLA COMMISSIONE BICAMERALE COVIDSi tratta di una rapidissima carrellata, ma che può essere integrata a piacere con una ricognizione su quanto c'è di esistente. Così come è esistente il fatto che in Italia ci sia un comitato di oltre 4200 italiani, che si sono vaccinati e che ora stanno male per le reazioni avverse. Chiedono da tempo ascolto, ma il loro grido è ancora strozzato proprio da quelle istituzioni che Mattarella rappresenta. Parlare a loro di teorie antiscientifiche è l'ennesimo schiaffo che lo Stato continua a infliggere loro dai tempi in cui vennero costretti, pena la minaccia della perdita del lavoro, a farsi iniettare il vaccino. Questa sì una violazione dell'articolo 32 della Costituzione, di cui Mattarella cita solo la prima parte. "Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". Eppure il presidente ha firmato i decreti che toglievano la libertà ai cittadini per imporre loro la vaccinazione.Chi, dunque, e che cosa offusca la visione del bene comune? E che cos'è il bene comune per il presidente Mattarella? Migliaia di danneggiati che chiedono di essere curati non sono sufficientemente un bene comune nella visione ultra-scientista del primo inquilino del Quirinale? Sono forse loro che minacciano la salute dei cittadini? Loro che del vaccino hanno conosciuto solo i drammatici effetti avversi e non le magnifiche sorti di progresso e panacea universale?Che quella di Mattarella sia una visione della scienza asservita a logiche politiche, però, è evidente non solo dalle sue parole dell'altro giorno, ma dal fatto che recentemente ha concesso un provvedimento di "grazia" per quei medici sanzionati per aver lavorato troppo durante la pandemia, ma non ha fatto lo stesso per quelli che non essendosi vaccinati, ci hanno rimesso il posto di lavoro. In premessa, l'affossamento della commissione bicamerale covid, che anche per il mese di ottobre non ha potuto vedere la luce, nonostante le promesse e chissà se mai la vedrà, visti i paletti stringenti di indagine, che il Colle le ha imposto.La pandemia passa, l'emergenza pure e la narrazione sul covid si sta sgretolando. A tenere viva la sirena dello spauracchio e del Sacro Graal vaccinale sembra essere rimasto soltanto il presidente della Repubblica, il quale, come un alchimista che cerca di trasformare in oro un semplice metallo, trasmette un'idea quasi esoterica della scienza, come di panacea universale di tutti i mali. Ben controllata dal sapere politico. Tutto il contrario della scienza vera.
⭐I BELLISSIMI⭐Lo spazio dedicato alle nostre storie preferite direttamente dall'archivio di Marvel e DC. Giova ancora noi per parlare della più grande storia mai scritta della Legione dei Super-Eroi: The Great Darkness Saga! Un mastodontico affresco tracciato da Levitz e Giffen tra soap opera, politica e un'epica impareggiabile. Legion of Super-Heroes Maggio 1982 - Dicembre 1982 #287/294 + Annual #1 W: Paul Levitz A: Keith Giffen I: Bruce D. Patterson - Larry Mahlstedt C: Gene D'Angelo - Carl Gafford L: John Costanza - Annette Kawecki LINK UTILI: Giovanni Campodonico: Comicsverse101 on Facebook - Comicsverse101 on Instagram CONTATTI: Gruppo Telegram - Linktree - Spreaker - Twitter - Instagram - Gmail - BlueSkye Cover: Sigla e musica: Uncharted Planet - FormantX Un podcast di: Giorgio Ceragioli, Filippo Torta, Alessandro Negri e Giorgio Crico.
⭐I BELLISSIMI⭐Lo spazio dedicato alle nostre storie preferite direttamente dall'archivio di Marvel e DC. In questo episodio prendiamo nuovamente la macchina del tempo con l'amico Giova per tornare agli albori della Marvel moderna giusto in tempo per goderci l'arrivo di Silver Surfer e Galactus nel punto più alto della collaborazione tra i due padri della nuova Casa delle Idee: Stan “The Man” Lee e Jack “The King” Kirby. The Galactus Trilogy Fantastic Four (vol 1.) Dicembre 1965 - Febbraio 1966 #48/50 W: Stan Lee - Jack Kirby A: Jack Kirby I: Joe Sinnott C: Artie Simek L: Sam Rosen LINK UTILI:Giovanni Campodonico: Comicsverse101 on Facebook - Comicsverse101 on InstagramTom Scioli: Jack Kirby: The Epic life of the King of Comics - I Am Stan: A Graphic Biography of the legendary Stan Lee CONTATTI:Gruppo Telegram - Linktree - Spreaker - Twitter - Instagram - Gmail - BlueSkye Cover: Fantastic Four #49 - Jack Kirby, Joe Sinnott and Stan Goldberg Sigla e musica: Uncharted Planet - FormantX Un podcast di: Giorgio Ceragioli, Filippo Torta, Alessandro Negri e Giorgio Crico.
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Ho avuto la fortuna di incontrare Eleonora Saladino, la prima Psicologa Positiva.Grazie alla sua disponibilità e competenza andremo a scardinare molti paradigmi e sviscerare tanti temi molto allettanti:Sai quanti sensi abbiamo?Conosci la differenza tra apparenza, sostanza ed essernza?Non basta seminare, in giardino come nella vita, si raccoglie ciò che si cura.Le cose che valgono nella vita richidedono tempo, impegno, dedizione.In giardino prova a metterci le mani, in prima persona, per semtirti più responsabile delle tue piante perchè questo agisce in modo esponenziale sulla tua autostima e l'autoefficacia. Passaci più tempo che puoi perchè ti aiuta a mantenerti giovane, sia dal punto di vista fisico che mentale.In giardino hai modo di rigenerti grazie al movimento e alla connessione con la vita che ti circonda.Al pari di un giardino anche il benessere va coltivato con costanza e dedizione.Conviene riscoprire il valore della lentezza, dell'attesa, dell'ozio.In questo il giardinaggio può davvero venirti incontro.Ozio non significa riposare ma fare il vuoto nella mente quando sei in giardino.Soltanto così puoi riscoprire anche il piacere del "non fare".
Brand new Sound Of The X Podcast is here! New music from Pablo Denuit!Tracklist:1) Eden Shalev - Papi (Bhabi)2) Manna - Barika (Extended Mix)3) Space Motion - Asia (Original Mix)4) Kakura - Kenja (Marga Sol Deep Remix)5) Tiesto - Lay Low (Argy Remix)6) Alexey Union, Darknezz - Kedah (Extended Mix)7) MEDUZA x Eli & Fur - Pegasus (Extended Mix)8) MEDUZA x James Carter feat. Elley Duhé & FAST BOY - Bad Memories (David Guetta Extended Remix)9) JYYE - Feelings (Extended Mix)10) Zack Martino - Horizon (Extended Mix)11) Benassi Bros Feat.Dhany - Hit My Heart (Ersin AVCI Future Rave Remix)12) Andain - Beautiful Things (Kylrad, Giova& Black D.Bootleg)13) Pablo Denuit - Tonight (Original Mix)
Benvenuti ai 4 Vangeli-letture in 1 anno 5 gg a settimanaOggi: A che giova conquistare il mondo...21 Da allora in poi Gesù cominciò a spiegare ai discepoli che sarebbe andato a Gerusalemme, informandoli di ciò che gli sarebbe accaduto in quella città: che avrebbe sofferto nelle mani dei capi giudei, che sarebbe stato ucciso e tre giorni dopo sarebbe resuscitato di nuovo.22 Ma Pietro lo prese in disparte per protestare: «Voglia il cielo, Signore», gli disse, «che questo non ti capiti mai!»23 Ma Gesù si voltò verso di lui e disse: «Vattene da me, Satana! Per me tu sei un ostacolo, perché stai ragionando da un punto di vista umano, non da quello di Dio!»24 Poi Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole seguirmi, smetta di pensare a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. 25 Perché chi pensa a salvare la propria vita, la perderà; chi invece è pronto a dare la sua vita per me, la ritroverà.26 Che vantaggio ne avrete, se guadagnate tutto il mondo e perdete la vita eterna? Che cosa può essere paragonato al valore della vita eterna? 27 Perché io, il Figlio dellʼUomo, verrò con i miei angeli nella gloria di mio Padre e giudicherò ogni persona, secondo le sue azioni. 28 E alcuni di voi, qui presenti in questo momento, non moriranno finché non mi avranno visto venire nel mio Regno».Gesù nella sua gloria17 Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e suo fratello Giovanni, e li condusse sulla cima di un alto monte in un posto isolato. 2 Davanti ai loro occhi, lʼaspetto di Gesù cambiò. Il suo viso risplendeva come il sole, mentre i suoi abiti diventavano di un bianco abbagliante.3 Improvvisamente apparvero Mosè ed Elia, che stavano parlando con Gesù. 4 Allora Pietro disse: «Signore è meraviglioso stare qui! Se vuoi farò tre tende, una per te, una per Mosè ed una per Elia!»5 Ma, mentre stava ancora parlando, una nube luminosa li coprì ed una voce dalla nuvola disse: «Questo è il mio amato Figlio, nel quale mi sono immensamente compiaciuto. Ascoltatelo!» 6 A queste parole i discepoli caddero con la faccia a terra, terribilmente spaventati; 7 ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi. Non abbiate paura!»8 E quando alzarono gli occhi, videro che con loro cʼera solo Gesù.Support the show
Ben trovati agli ascoltatori delle Trust Talks dello Studio Paolo Gaeta, una serie di Podcast che ormai ha compiuto due anni in cui ci occupiamo di tematiche inerenti il trust ed il wealth management. La puntata di oggi vede come ospite Antonio Fortarezza Dottore Commercialista milanese classe ’66 che si dedica da molti anni allo studio della norma antiriciclaggio applicata al mondo professionale. Oltre l’attività di docenza che da anni fa per enti pubblici e privati, Antonio è Presidente della Commissioni di Studio Antiriciclaggio istituita presso l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano e di recente ha pubblicato un interessante articolo sul funzionamento del Registro dei Titolari Effettivi, uno strumento che possiamo dire nuovo seppur attende di entrare in funzione in Italia da circa cinque anni. Con Antonio parleremo proprio di questo approfondendo aspetti operativi davvero molto interessanti. Ciao Antonio e grazie per partecipare alla trasmissione di oggi che verte su un argomento nuovo, che coinvolge e diciamo preoccupa un poco centinaia di migliaia di professionisti alle prese con i nuovi obblighi di registrazione e pubblicità dei titolari effettivi per il neocostituito Registro. 1) Siamo in procinto di dover depositare i dati dei titolari effettivi di società ed enti presso il registro delle imprese, diciamo pure che in molti sperano in un ulteriore rinvio nell’attivazione del registro anche se questi obblighi di comunicazione da parte delle imprese, delle fondazioni, e dei trust risale ormai al mese di giugno del 2007, ci vuoi raccontare ad oggi come stanno le come stanno le cose circa l’entrata in funzione del Registro? 2) Ora una domanda su un tema delicato e sul si è letto poco tra i commenti di dottrina e prassi… La consultazione dei dati contenuti nel registro pubblico dei titolari effettivi per il professionista o l’istituzione soggetto alla normativa antiriciclaggio è obbligatoria o facoltativa? Ed aggiungo è derimente oppure no per il professionista che lo consulta nell’indicazione della persona fisica titolare effettiva del rapporto? 3) Se io soggetto alla adeguata verifica decido di accedere al registro e mi accordo che alcuni dati indicati per il soggetto sul quale sto svolgendo l’attività non corrispondono a quelli che ho raccolto durante la mia adeguata verifica perché ci sono delle anomalie cosa succede? Ma soprattutto qual è il comportamento giusto che devo attuare secondo la norma? 4) In ultimo Antonio chiediamo ai nostri ospiti una indicazione sull’immediato futuro, ci sono elementi da segnalare? Tra queste novità cosa succederà con la entrata in funzione della banca dati centralizzata antiriciclaggio per la quale in questi giorni il Garante della Privacy ha dato parere favorevole? Paolo Gaeta esperto di trust in Napoli e Milano Registro dei titolari effettivi: sanzioni per l’omessa segnalazione in Camera di Commercio delle difformità dei dati, da parte dei soggetti obbligati. Per tali violazioni si rendono applicabili le sanzioni amministrative previste all’art. 56 che disciplina l’inosservanza dell’obbligo di astensione, nei casi in cui il soggetto obbligato pur avendo rilevato a seguito della consultazione dei dati presso il Registro dei titolari effettivi delle discordanze ed anomalie e non avendo effettuato la segnalazione prevista all’art. 6, comma 5, del DM 55/2022, compia l’operazione o esegua la prestazione professionale. Per l’autore di tali condotte, la sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 56, comma 3 del D.lgs. 231/2007 è compresa tra un minimo di euro 2.000 euro ed un massimo di 50.000 euro. Di: Antonio Fortarezza[1] STUDI E RICERCHE CONFORMITA’ NORMATIVA VEDA Think Tank Antiriciclaggio | Milano Il decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio 2022, ha dato piena attuazione alle disposizioni contenute all’art. 21, comma 5, lett. (e-bis del D.lgs. 231/2007, secondo le quali i soggetti obbligati, previsti all’art. 3 del D.lgs. 231/2007, segnalano al Registro dei titolari effettivi eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva, consultabili nel predetto Registro e le informazioni, relative alla titolarità effettiva, acquisite in occasione dello svolgimento delle attività di adeguata verifica della clientela. Queste disposizioni di attuazione prevedono all’art. 6, comma 5, del DM 55/2022, che tutti i soggetti obbligati accreditati per la consultazione dei dati contenuti nel Registro dei Titolari Effettivi, segnalino tempestivamente alla Camera di commercio territorialmente competente, le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione del registro e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.lgs. 231/2007. Si osserva che le disposizioni contenute all’art. 21, comma 5, lett. (e-bis del D.lgs. 231/2007, sono state introdotte a seguito del recepimento della normativa comunitaria mediante le modifiche apportate al D.lgs. 231/2007 con il D.lgs. 125/2019 in vigore dal 10/11/2019. Con il D.lgs. 125/2019 infatti, si è data attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. La sopra richiamata direttiva UE, stabilisce all’art. 30, paragrafo 4, che gli Stati membri sono chiamati a fare in modo che le informazioni contenute nel registro dei titolari effettivi siano adeguate, accurate e attuali e istituiscano meccanismi a tale scopo. Tali meccanismi prescrivono tra l’altro, che i soggetti obbligati e le autorità competenti, nel caso e nella misura in cui tale obbligo non interferisca indebitamente con le funzioni di quest’ultime, segnalino eventuali discrepanze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva disponibili nel registro centrale e le informazioni relative alla titolarità effettiva di cui dispongono. 1) L’obbligatorietà o meno della consultazione dei dati presso il registro dei titolari effettivi La consultazione dei dati contenuti nel pubblico Registro dei titolari effettivi da parte dei soggetti obbligati all’adeguata verifica del cliente, non è una attività obbligatoria in generale ma risulta necessaria ed opportuna tutte le volte che la legge prevede un riscontro sui dati e sulle informazioni contenuti nelle dichiarazioni fornite dal cliente ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 231/2007. Il D.lgs. 231,2007 all’art. 19, comma 1, lettera b), con riferimento al titolare effettivo, richiede il riscontro dei dati acquisiti dal cliente, e quindi anche la consultazione del Registro dei titolari effettivi, nei casi in cui, in relazione a tali dati, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze. Tale mancato riscontro quando necessario, è punito con una sanzione amministrativa che ai sensi dell’art. 56, comma 1 e 2, del D.lgs. 231/2007 è compresa tra un minimo di euro 2.000 euro ed un massimo di 50.000 euro. In altri termini, si prevede la consultazione dei dati contenuti nel Registro dei titolari questi casi il legislatore non lo ritiene necessario, e questo deve essere un precetto fondamentale al fine di evitare generalizzati automatismi nelle attività da svolgere, che invece vedono nell’approccio basato sul rischio, l’unica bussola che ne regoli gli adempimenti. 2) Obbligo di conservazione delle evidenze contenute nel registro dei titolari effettivi Si presti inoltre particolare attenzione alle disposizioni contenute all’art. 21, comma 7 del D.lgs. 231/2007, che richiama l’obbligo, nei casi in cui il destinatario dell’adeguata verifica consulti il Registro dei titolari effettivi, di acquisire e conservare per 10 anni ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 231/2007, prova dell'iscrizione del titolare effettivo nei predetti registri ovvero conservare un estratto dei registri idoneo a documentare tale iscrizione, e nei casi in cui ometta di conservare quelle informazioni si rendono applicabili le sanzioni amministrative di omessa conservazione previste all’art. 57 del D.lgs. 231/2007 che vanno da un minimo di euro 2.000 ad un massimo di euro 50.000. La ratio di tale disposizione, tutt’altro che formale, ha proprio lo scopo di documentare il rigore logico valutativo in ordine alla centralità nel sistema della prevenzione e contrasto del riciclaggio della figura del titolare effettivo. Naturalmente, nel caso in cui non si effettui la consultazione dei dati contenuti presso il Registro dei titolari effettivi, non vi sarà nessun obbligo di conservazione ai sensi dell’all’art. 31, comma 2, lettera b-bis) del D.lgs. 231/2007. 3) Sistema di raccordo delle informazioni sui titolari effettivi e interconnessione con i registri degli Stati membri Nel decreto interministeriale 55/2022 è stato previsto, un meccanismo di raccordo delle informazioni sui dati relativi al titolare effettivo, al fine di monitorare le discordanze dei dati in circolazione, la cui ratio è quella di prevenire e contrastare fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Per questo motivo, nei casi sopra richiamati, in capo ai soggetti obbligati all’adeguata verifica, che in sede di accesso e consultazione dei dati presso il Registro dei titolari del sistema nazionale ed internazionale deputato alla prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. Attraverso la segnalazione di difformità dei dati relativi ai titolari effettivi contenute all’art. 6, comma 5, del DM 55/2022, oltre che naturalmente all’obbligo di segnalazione di operazione sospetta previsto all’art. 35 del D.lgs. 231/2007, il sistema di prevenzione e contrasto trova un ulteriore elemento di collaborazione attiva da parte dei destinatari degli obblighi previsti dal D.lgs. 231/2007 finalizzato a prevenire e contrastare l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo come previsto all’art. 2, comma 1 del D.lgs. 231/2007. Inoltre, per una migliore circolazione dei dati e delle informazioni sui titolari effettivi tra gli Stati membri, con il Regolamento (UE) 2021/369 del 1 marzo 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche e le procedure necessarie per interconnettere tutti i dati contenuti nei singoli registri dei vari Stati membri tra di loro mediante il sistema BORIS (Beneficial Ownership Registers Interconnection System) già previsto nella Direttiva (UE) 2015/849. 4) Segnalazione telematica delle difformità nei dati del titolare effettivo L’oggetto della segnalazione di difformità sarà ovviamente semplicemente una discrepanza tra i dati del titolare effettivo acquisiti dal soggetto obbligato e quanto risulta nel Registro dei titolari effettivi, pertanto, dovrà avere ad oggetto incongruenze nei seguenti dati: * nome e cognome; * luogo e data di nascita; * residenza anagrafica o domicilio (se diverso dalla residenza); * cittadinanza; * codice fiscale; Naturalmente, ogni elemento tra quelli contenuti nei dati e nelle informazioni che determinati soggetti sono tenuti a comunicare al Registro delle Imprese di cui all’art. 4 del DM 55/2022 e che sia difforme dai dati acquisiti dal soggetto obbligato potrà costituire oggetto di segnalazione di difformità, come ad esempio: * Modalità di esercizio del controllo nei casi previsti all’art. 20, comma 3, D.lgs. 231/2007); * Poteri di rappresentanza nei casi previsti all’art. 20, comma 5, D.lgs. 231/2007); Potrà anche formare oggetto di segnalazione di difformità alla Camera di Commercio, anche la situazione in cui il soggetto obbligato in sede di consultazione del Registro dei titolari effettivi, non trovi nessun dato, poiché ad esempio la società non li ha comunicati nei termini e secondo le modalità previste nel DM 55/2022. La segnalazione di difformità andrà effettuata con modalità telematica, presso la sede territorialmente competente della Camera di Commercio in cui si trova la sede legale dell’entità giuridica i cui dati presentano delle incongruenze. Le indicazioni previste all’art. 6, comma 5, del DM 55/2022, riguardano le anomalie ed incongruenze esclusivamente di determinati soggetti, e precisamente: * delle imprese dotate di personalità giuridica (le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative); * delle persone giuridiche private (associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361); * dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, nonché degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana. Nei casi in cui l’anomalia in argomento riguardi i Trust o altri istituti giuridici affini, non stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, la segnalazione prevista all’art. 6, comma 5, del DM 55/2022 dovrà essere effettuata presso la sede della Camera di Commercio di Roma. Non possono formare oggetto di segnalazione ai sensi dell’art. 6, comma 5, del DM 55/2022, le eventuali anomalie riscontrate in occasione dell’adeguata verifica delle imprese individuali, delle società di persone, delle associazioni non riconosciute, dei consorzi (salvo che assumano la forma di impresa dotata di personalità giuridica) e delle Imprese sociali (salvo che assumano la forma di una società o di persona giuridica tenute Per quanto riguarda la tempistica entro cui effettuare la segnalazione di difformità prevista all’art. 6, comma 5, del DM 55/2022, il legislatore nazionale ma anche quello comunitario, non prendono correttamente alcuna posizione sui termini, poiché la stessa dovrà essere effettuata tempestivamente, evitando quindi la scelta di introdurre tempistiche giudicabili come perentorie. Circa la tempestività, ovviamente inserita nell’ambito di una normativa di prevenzione, comprensibilmente è lasciata alla valutazione da parte del soggetto obbligato, che naturalmente non appena avrà svolto le sue analisi, integrato il suo patrimonio informativo e svolte le necessarie valutazioni circa la difformità potrà provvedere alla segnalazione in Camera di Commercio. 5) Soggetti che possono consultare le segnalazioni di anomalia dei dati relativi al titolare effettivo La segnalazione di anomalia e difformità relativa alle informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione del registro e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.lgs. 231/2007 effettuate dai soggetti obbligati, non saranno consultabili da tutti i soggetti che possono accedere al Registro dei titolari effettivi. Infatti, viene chiarito che le segnalazioni di difformità acquisite dal sistema telematico delle Camere di Commercio, potranno essere consultabili unicamente da parte delle autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettere a), b), c) e d), e comma 4, lettere a), b) e c), del D.lgs. 231/2007, e precisamente: * dal Ministero dell'economia e delle finanze; * dalle Autorità di vigilanza di settore; * dall'Unità di informazione finanziaria per l'Italia; * dalla Direzione investigativa antimafia; * dalla Guardia di finanza; * dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; * dall'autorità giudiziaria; * dalle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale; È stato previsto all’art. 6, comma 5, del DM 55/2022 che i soggetti che possono acquisire la segnalazione di difformità, garantiscano l’anonimato del soggetto obbligato segnalante ed in tal caso, si renderanno applicabili senza nessuna esclusione le disposizioni previste all’art. 38 del D.lgs. 231/2007 sulla tutela del segnalante, ivi compresa la sanzione per l’indebita violazione dell’anonimato con la reclusione da due a sei anni. In altri termini i soggetti previsti all’articolo 21, comma 2, lettere a), b), c) e d) del D.lgs. 231/2007, dovranno introdurre o disporre nella loro organizzazione procedure tali da garantire l’anonimato e la riservatezza del soggetto segnalante che ad ogni livello di utilizzo e diffusione del dato deve essere protetto. Sia chiaro, inoltre, che a seguito delle segnalazioni di anomalia e incongruenza dei dati relativi al titolare effettivo, trasmesse dai soggetti obbligati ai sensi dell’art. 6, comma 5, del DM 55/2022, l’Unità di Informazione Finanziaria, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia possono richiedere ulteriori informazioni al soggetto che ha effettuato la segnalazione ai fini di un migliore approfondimento ed analisi dei dati. 7) Le segnalazioni di difformità delle Pubbliche Amministrazioni Le Pubbliche Amministrazioni individuate all’art. 10 del D.lgs.231/2007, all’interno del sistema della prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, hanno un ruolo di primaria importanza soprattutto nell’ambito dei seguenti procedimenti e procedure: * procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione; * procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici; * procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati. Inoltre, sempre le Pubbliche Amministrazioni, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, sono obbligate a comunicare all’Unità di Informazione Finanziaria dati e informazioni Moltissime Pubbliche Amministrazioni, anche a seguito del parere ANAC del 24/05/2021, nell’ambito dei propri regolamenti e procedure hanno previsto l’obbligatorietà da parte dei loro contraenti, che ad esempio stipulano contratti di appalto, che ricevono autorizzazioni o concessioni, finanziamenti o altre erogazioni, di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 contenente i dati del titolare effettivo. Inoltre, negli indicatori di anomalia per la segnalazione delle operazioni sospette da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di cui al provvedimento dell’Unità di Informazione Finanziaria del 23/04/2028 in Gazzetta Ufficiale del 19/11/2018, i segnali di attenzione concernenti il titolare effettivo occupano uno spazio tra gli indici di anomalia pari al 40% risultando l’argomento maggiormente strategico da analizzare nel processo valutativo. In tale contesto è evidente che le Pubbliche Amministrazioni si troveranno, per i doveri inderogabili del proprio ufficio, a dover procedere nella consultazione dei dati contenuti nel registro dei titolari effettivi, al fine di verificare e riscontrare la correttezza delle dichiarazioni sul titolare effettivo rilasciate dai propri contraenti ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Giova ricordare che, in tali attività d’ufficio da parte della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nei casi di dichiarazioni mendaci, si applicano le disposizioni previste articolo 495 Codice penale che prevedono la reclusione da uno a sei anni e quindi il pubblico funzionario in tali casi dovrà inoltrare la denuncia all’Autorità Giudiziaria. Nei casi in cui le Pubbliche Amministrazioni individuate all’art. 10 del D.lgs.231/2007, rilevino delle difformità tra le dichiarazioni ricevute dai propri contraenti e i dati contenuti nel Registro dei titolari effettivi, pur non essendo richiamate all’art. 6, comma 5, del DM 55/2022 hanno sempre l’obbligo, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, di comunicare all’Unità di Informazione Finanziaria le difformità nei dati e informazioni concernenti il titolare effettivo ai sensi dell’art. 10, comma 4 del D.lgs. 231/2007. Si ricorda che anche se la Pubblica Amministrazione abbia effettuato la denuncia all'Autorità Giudiziaria, ad esempio nei casi di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 provvedimento dell’Unità di Informazione Finanziaria del 23/04/2028 in Gazzetta Ufficiale del 19/11/2018. 8) Sanzioni relative all’omessa segnalazione di difformità dei dati del titolare effettivo Per quanto riguarda la sanzione del soggetto obbligato che omette di segnalare alla Camera di Commercio le difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione del registro e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.lgs. 231/2007, il DM 55/2022 non prevede nessuna sanzione, lasciando intendere che in tali casi non vi siano sanzioni per l’autore di tali violazioni. In realtà, è vero che non viene autonomamente sanzionata l’omessa segnalazione in argomento, ma è altrettanto vero che tale condotta riverserà i propri effetti sanzionatori nell’ambito delle attività che i soggetti obbligati sono chiamati a svolgere in occasione degli adempimenti relativi all’adeguata verifica previsti agli articoli 18 e 19 del D.lgs. 231/2007. Sia chiaro che l’argomento riguarda il soggetto che a seguito della consultazione dei dati contenuti nel Registro dei titolari effettivi abbia rilevato delle discordanze e che oltre a non aver effettuato la segnalazione di anomalia alla Camera di Commercio, non abbia neanche intrapreso determinate azioni nell’ambito degli obblighi di adeguata verifica. Le casistiche in cui, il soggetto obbligato risulti destinatario di una sanzione amministrativa, sono tutte quelle in cui a seguito del rilievo di anomalia ed incongruenza i processi di riscontro dei dati relativi al titolare effettivo previsti all’art. 19, comma 1, lett. b) del D.lgs. 231/2007, siano essi legati alla fase di adeguata verifica in occasione del conferimento dell’incarico ovvero successivamente in occasione del controllo costante, non si siano completati, integrandosi in tal caso la violazione legata all’obbligo di astensione previsto all’art. 42 del D.lgs. 231/2007. È la situazione, ad esempio, di un soggetto che avendo provveduto all’identificazione del titolare effettivo mediante dichiarazione resa dal cliente, ed avendo la necessità prevista all’art. 19, comma 1, lettera b) del D.lgs. 231/2007 di effettuare la consultazione nel completato e di conseguenza la prestazione professionale o l’operazione non potrà essere eseguita o continuata. Infatti, l’art. 42 del D.lgs. 231/2007 stabilisce che i soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35. In altri termini, la condotta del soggetto obbligato di omessa segnalazione alla Camera di Commercio delle difformità relative ai dati del titolare effettivo, sarà punibile tutte le volte in cui l’autore di tale comportamento abbia anche violato l’obbligo di astensione previsto all’art. 42, comma 1) del D.lgs. 231/2007, ad eccezione dei casi in cui il professionista abbia ricevuto un incarico di esaminare la posizione giuridica del cliente o di espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo che è previsto all’art. 42, comma 3 del D.lgs. 231/2007. I tali casi si rendono applicabili le sanzioni amministrative previste all’art. 56 che disciplina l’inosservanza dell’obbligo di astensione, nei casi in cui il soggetto obbligato pur avendo rilevato a seguito della consultazione dei dati presso il Registro dei titolari effettivi delle discordanze ed anomalie e non avendo effettuato la segnalazione prevista all’art. 6, comma 5, del DM 55/2022, compia l’operazione o esegua la prestazione professionale. Per quanto indicato ed alle condizioni di cui sopra, per l’autore di tali condotte, la sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 56, comma 3 del D.lgs. 231/2007 è compresa tra un minimo di euro 2.000 euro ed un massimo di 50.000 euro. Diversamente, il soggetto obbligato che ha omesso di effettuare la segnalazione di difformità alla Camera di Commercio, ma non abbia anche violato le disposizioni sull’obbligo di astensione previsto all’art. 42 del D.lgs. 231/2007 si troverà unicamente nella situazione di dover valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta all’Unità di Informazione Finanziaria a norma dell'articolo 35 del D.lgs. 231/2007.
Giova comenzó a invertir el dinero de sus propinas para comprar artículos y luego re-venderlos. Su éxito en reselling lo ha llevado a utilizar sus ganancias para desarrollar su propia línea de ropa, GIOPEKA. Con su marca, logró colaborar con el equipo de los Atléticos de San Germán del Baloncesto Superior Nacional (BSN) de Puerto Rico; esto lo llevó a convertirse en auspiciador del equipo. Conócelo, escucha sobre su camino y estrategias. TÚ puedes ser el próximo!
Un nuovo rapporto ha rivelato come volontari e volontarie siano essenziali in situazioni di crisi in Australia. Ma, come ci hanno raccontato alcuni ospiti, il volontariato può aiutare anche chi è immigrato da poco a inserirsi, e a volte anche a trovare un lavoro.
Giova Vasquez Podestá estilista Dominicana nos cuenta su historia, desde estudiar algo “serio” hasta atreverse a hacer lo que siempre amó.
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“A chi giova?” è l'editoriale del 18 maggio 1972 sull'omicidio del commissario Luigi Calabresi. L'editoriale, non firmato, fu scritto da Rossana Rossanda. Condannava fermamente l'assassinio difendendo le ragioni del movimento e della sinistra. Legge Alessandra Vanzi.
Come si può parlare di storia, geografia, cultura, politica, sport, viaggi e tanto altro, mentre si racconta una birra?Siamo Matte e Giova, beertaster ed appassionati birrari. Vi aspettiamo sul nostro podcast: ogni puntata una birra, ogni puntata una storia da degustare insieme.Credits soundtrack:https://filmmusic.io/song/4781-degenerate-blues
Giova fue a reunión que resultó ser una entrevista de trabajo, oportunidad que no desaprovecho ya que no veía un futuro profesional en la Isla. Discordia Deportiva Facebook: https://www.facebook.com/discordiadeportiva YouTube: Discordia Deportiva (https://www.youtube.com/channel/UCdo-YvrNap6_fiv7xl88rKA) Instagram: @discordiadeportiva Mis Redes: YouTube: LuisRoPR (https://www.youtube.com/channel/UCSjypabNG9SewIW93usLg1g) Instagram: @LuisRoPR1 (https://www.instagram.com/luisropr1/) Facebook: LuisRo PR (https://www.facebook.com/LuisRoPR1) Twitter: @LuisRoPR1 (https://twitter.com/LuisRoPR1) --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app Support this podcast: https://anchor.fm/luisropr/support
Proyecto liderado por la Seremi de las Culturas, Metro Valparaíso y ONG en Colores, considera 14 estaciones y obras de reconocidos artistas como Inti, Seco Sánchez y Giova. Murales de reconocidos artistas del arte urbano serán parte del entorno de quienes transiten a través de las estaciones de Metro Valparaíso, esto gracias a una iniciativa inédita en la región que une el arte con el transporte público y que es impulsada por la empresa de trenes junto a la Seremi de las Culturas, el Arte y el Patrimonio, y la ONG Valparaíso en Colores, con apoyo de Pinturas Ceresita y Valparaíso Creativo, y considera la creación de obras de gran formato en 14 estaciones de la red ferroviaria que une la Región de Valparaíso que cubre las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Limache. Los primeros trazados de lo que serán estas obras de grandes dimensiones ya comenzaron en el exterior de la Estación Viña del Mar a cargo del muralista Giova, con una creación que tendrá el sello de realismo mágico para una escena cotidiana del viaje en tren; espacio en el que también trabajará el colectivo Aztekas. El proyecto considera más de una decena de artistas de renombre en el circuito del arte urbano nacional e internacional, como Inti (Estación Puerto), Seco Sánchez (Chorrillos), Daniel Marceli (Miramar), Jotapé (Hospital), Maida-K (Chorrillos), Alessia Innocenti (Hospital), Simón de Madera (Barón) y Allan Halley (Miramar), todos con una amplia trayectoria en la pintura y con obras realizadas en distintas regiones de Chile y el extranjero. Este proyecto es parte de la iniciativa “Emerge Valparaíso”, de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, de la Región de Valparaíso, que cuenta con el apoyo del área de Industrias Creativas del Ministerio, y que ha desarrollado un trabajo de intervención de los espacios públicos junto a las comunidades en diferentes sectores de la región, relevando el arte urbano como un aporte al hermoseamiento de las ciudades y la identidad de los territorios. La ministra de las Culturas, Consuelo Valdés, destacó que “con el trabajo de más de diez artistas urbanos y la colaboración de diferentes agentes de la región, este proyecto permitirá convertir parte de las estaciones del metro de Valparaíso en verdaderas galerías de arte, con obras originales y acceso para toda la ciudadanía que se desplaza en este medio. Como Ministerio sabemos que la cultura no es exclusiva de museos o galerías, y utilizar espacios de tránsito público se convierte en una iniciativa valiosa para replicar en distintas latitudes”. Para Metro Valparaíso, filial de EFE, este proyecto se enmarca en su estrategia de gestión patrimonial y de sostenibilidad, aportando valor a través del arte en espacios de uso público como las estaciones. Además, implica mejorar la experiencia de los pasajeros, acercándolos a esta expresión artística y haciendo más amables las estaciones. “Tenemos mucho entusiasmo con esta iniciativa que trae color y energía a nuestras estaciones de la mano del arte urbano que ya es un sello característico de la región. Estamos comprometidos con su desarrollo porque es un proyecto que permite crear patrimonio futuro para la región, con fuerte identidad local”, señaló el vicepresidente del Directorio de Metro Valparaíso y Gerente General de Grupo EFE, Patricio Pérez.
En este capítulo nos acompaña Giovanni Sánchez, el creador de @hellocromatiko, para contarnos más acerca de su jornada a crear este proyecto. Cromatiko es una marca de franelas y otros productos creativos que contienen frases diseñadas para inspirar a todos los que los vean. Una de las partes más geniales de esta marca es su misión, la cual representa un movimiento consciente basado en la BONDAD a las personas, los animales, y el planeta. Cada franela está creada con materiales reciclables, y al comprar una franela estás también plantando un árbol. Para crear este proyecto, Giova paso por muchas reinvenciones y cambios de rumbo que lo llevaron al concepto de negocio que tiene hoy en día. Como muchas cosas buenas en la vida, Cromatiko no fue algo que surgió de la noche a la mañana. El proceso de gestación de este proyecto fue de unos cuantos años y en este episodio tenemos el placer de aprender acerca de los altos y bajaos de esa jornada. Un episodio muy intimo y personal que te recordara la importancia de alinear tus valores con tu negocio o proyecto de vida. BONUS DEL DÍA: ¿Conoces a algún soñador a quien quisieras celebrar? Sube un capture de tu pantalla escuchando este episodio, menciona a esa persona, y también menciona a @entresonadorespodcast y @hellocromatiko para entrar a un sorteo y ganarte la oportunidad de regalar 3 hermosos pins de Cromatiko. ....Si te gusto este episodio y de alguna manera algo resonó contigo, nos encantaría que nos contaras al respecto. Nos encanta escuchar tu feedback y tus insights. Si quieres ayudarnos a compartir este episodio con más personas que pueden beneficiarse, tómale un capture a tu pantalla, súbelo a tus historias de Instagram y etiquétanos como @ENTRESOÑADORESPODCAST ¡Gracias por estar acá! Nos escuchamos el próximo Martes.
Giova TV is a young creative who currently focuses on documenting and promoting the independent art scene. Giova TV es un creativo que actualmente se enfoca en documentar y promocionar la escena de arte independiente. FOLLOW Giova TV on SOCIAL MEDIA https://www.instagram.com/_giovatv/ https://twitter.com/_giovatv https://www.youtube.com/channel/UCuurJdeyaUu1ALDiIcOGZCw https://soundcloud.com/giovanni-fhvc FOLLOW FEN on SOCIAL MEDIA: https://www.facebook.com/fencorrea/ https://www.instagram.com/fencorrea/ https://twitter.com/fencorrea FIND FEN'S Books on Amazon/Spotify/YouTube/Bandcamp: https://www.amazon.com/Fernando-E.-E.-Correa-Gonz%C3%A1lez/e/B07221Q1FY/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1536059902&sr=8-1 https://open.spotify.com/artist/4dUtrVampVxlHJSXNVaTi9?si=i6kqQ3N_Sv-Rlesi48mHrw https://www.youtube.com/fencorrea https://fencorrea.bandcamp.com
Trifulca Wrestling Media Presenta: Otro episodio de En La Clara Con La Trifulca, en el cual Alex Torres, Gerardo Rodriguez y Omar Vázquez hablan con el Luchador y experto en Artes Marciales Mixtas, el Arquero Samuel Olmo y los proyectos que esta realizando durante la cuarentena pero también conversan con el Influencer Giova DM, de Giova Film, quien realiza videos musicales, cortometrajes, comedia y ademas fue el responsable de producir y llevar a cabo el video de Samuel Olmo. Redes de Samuel Olmo Facebook https://www.facebook.com/allcombatfighter/ Instagram https://instagram.com/olmo.pr?igshid=1as4xk7jn19nb YouTube https://www.youtube.com/user/Sammysidekick Redes de Giova Film Facebook https://m.facebook.com/GiovaFilm/ Instagram https://instagram.com/giovafilm?igshid=kjppthapyn1j YouTube https://www.youtube.com/c/GiovaDM Redes Sociales de Trifulca Wrestling Media Facebook https://www.facebook.com/TrifulcaWrestling/ Instagram https://instagram.com/trifulcawrestlingmedia?igshid=11kmzu8xbvybt Twitter https://mobile.twitter.com/TrifulcaMedia YouTube https://www.youtube.com/channel/UCVZ0uJt-0skE-PkVGnmyTeA Spotify https://open.spotify.com/show/2Nki4huLPMwYftru08gFYV?si=BhUveS5kRvyTJU0ePNO2Ew Apple Podcast https://podcasts.apple.com/us/podcast/trifulca-wrestling-media/id1459553025 Anchor https://anchor.fm/trifulcawrestling #bookingsinsentido #somosindies #indiewrestling #wrestling #luchalibre #trifulcawrestlingpodcast #TWPInterview #TWNews #wrestlingpodcast #podcastenespañol #latinpodcast #noesmasdelomismo #prowrestler #prowrestling #trifulcawrestlingmedia #podcastlatino #latinpodcast #trifulcawrestlingnews #wwe #aew #boxing #mma #ufc #wrestlingnews #luchalibre
Nunca me imaginé hacerle una entrevista a mi madre, y menos en este contexto, pero me alegro de haberlo hecho, de haber tenido una conversación por y para crecimiento. Con esta charla conoceremos las dificultades por las que empresas han pasado a través de la pandemia, pero con planificación anticipada, y la creación de un fondo de emergencia, ha permitido que una familia entera pueda mantenerse con calma después de 5 meses sin ingresos. Esto se evidencia en el correcto manejo de unas finanzas empresariales, alineadas con las personales, que en épocas de incertidumbre, permitan reducir gastos. Nunca es tarde para empezar a organizar tus finanzas, nunca es tarde para manejar con abundancia tu dinero. No hay edad para hacerlo, pero es ese giro en el manejo de tus ingresos lo que te permite reflejar abundancia a otras áreas de tu vida. ---- No te pierdas toda la información que comparto a través de mi IG: Instagram: https://www.instagram.com/mariajose.araujoa/
In cui i nostri si augurano che andiate oltre la qualità audio data dai loro scarsi mezzi tecnici, torna Watson che continua a distrarli e chiamano GIOVA @cacofonicast su twitter ed instagram Music: https://www.purple-planet.com Additional music from https://filmmusic.io "Sidewalk Shade" by Kevin MacLeod (https://incompetech.com) License: CC BY (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Volvemos con la situación actual de la NBA y la segunda ronda de los Playoffs. ¿Qué le pasa a los Celtics de Carlitos? Kawhi Leonard arrazando! Otro viaje salapastroso de Dennis en la serie de los Warriors vs Rockets. Giova y Dennis hablan de Carlos Arroyo y las posibilidades en la liga BIG 3, luego de su retiro. El HOT TAKE DE LA VIDA strikes back! Escúchalo ahora!
Comunicare la Protezione Civile e le emergenze sui social network
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Switch2smile podcast episode 005 1. Merk & Kremont-Get Get Down(Original Mix) 2. Switch2smile & Giova & Kylrad - Operette (Original Mix) 3. Tiësto & KSHMR feat. Vassy - Secrets (Original Mix) 4. Simon De Jano, Madwill - Locomotive (Mitchell Niemeyer & Aaron Gill Mix) 5. Reggio & Zack Martino - Future (Extended Mix) 6. Fedde Le Grand ft. D.O.D - Love s Gonna Get You (Extended Mix) 7. Ummet Ozcan - Om Telolet Om (Original Mix) + special guest mix of dj Sukowach for more info & fun click here : → Subscribe to our channel now! www.youtube.com/channel/UCSqlaN7vaG0k_1iQMWbRySQ → Join us on Facebook www.facebook.com/switch2smile → Chceck our webpage www.switch2smile.com → Follow us on instagram www.instagram.com/switch2smile
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