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Ieri l'Ucraina ha fatto sapere di essere pronta a un cessate il fuoco totale di 30 giorni, a patto che lo accetti anche la Russia. Intanto la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la riforma per l'ingresso alla facoltà di medicina, mentre la Commissione Ue ha presentato un nuovo regolamento per favorire i rimpatri dei migranti irregolari. ... Qui il link per iscriversi al canale Whatsapp di Notizie a colazione: https://whatsapp.com/channel/0029Va7X7C4DjiOmdBGtOL3z Per iscriverti al canale Telegram: https://t.me/notizieacolazione ... Qui gli altri podcast di Class Editori: https://milanofinanza.it/podcast Musica https://www.bensound.com Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
Il 22 gennaio 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, una normativa che punta a rivoluzionare la gestione sostenibile dei materiali utilizzati per il confezionamento e il trasporto di beni e alimenti.
Approvato dal Consiglio il nuovo regolamento dell'Unione che definisce a quali condizioni i procedimenti penali avviati in uno Stato membro possano essere trasferiti ad un altro Stato membro. Il regolamento è adottato nell'ambito della lotta ai crimini transfrontalieri.>> Leggi anche l'articolo: https://tinyurl.com/bdd77r4j>> Scopri tutti i podcast di Altalex: https://bit.ly/2NpEc3w
Oggi parliamo della Svizzera condannata per non aver contrastato il cambiamento climatico, del nuovo regolamento Ue sui migranti e delle nuove regole sulla par condicio. ... Qui il link per iscriversi al canale Whatsapp di Notizie a colazione: https://whatsapp.com/channel/0029Va7X7C4DjiOmdBGtOL3z Per iscriverti al canale Telegram: https://t.me/notizieacolazione ... Qui gli altri podcast di Class Editori: https://milanofinanza.it/podcast Musica https://www.bensound.com. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
È da tempo che l'8 dicembre 2023 è fissato nel calendario del mondo enoico italiano come una data spartiacque, destinata a segnare un nuovo corso nell'approccio alla comunicazione delle aziende vitivinicole del Belpaese. Una vera e propria rivoluzione spinta dall'Unione Europea sull'onda della Riforma della Politica Agricola Comune (PAC), improntata alla maggiore chiarezza e trasparenza nel fornire informazioni sulle caratteristiche del prodotto vino attraverso l'impiego di etichette dal volto nuovo e dai contenuti più dettagliati, una E-Label con Qr Code da scannerizzare per entrare nel merito di valori nutrizionali, ingredienti e informazioni di tipo ambientale. Un cambio di rotta volto a garantire una maggiore qualità della comunicazione verso il mercato che in un primo momento ha messo in crisi il settore ma che successivamente lo ha trovato pronto con risposte concrete per procedere in una direzione condivisa e successivamente incanalata in un percorso tracciato con il Regolamento UE 2021/2117 pubblicato il 6 dicembre 2021.
La Consob ha adottato il nuovo Regolamento UE in materia di servizi di crowdfunding, stabilendo che solo i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese autorizzati secondo la normativa europea potranno operare in Italia.Ne abbiamo parlato oggi, durante la rubrica Bricks and Music, condotta da Paolo Leccese ed Emiliano Cioffarelli, su Casa Radio, insieme a Giacomo Bertoldi, fondatore e ceo di Walliance, una piattaforma digitale di crowdfunding, che unisce opportunità di investimento e di finanziamento nel settore immobiliare.
L'Europa si conferma all'avanguardia sul tema dei rifiuti e dell'economia circolare. la commissione ambiente del parlame nto europeo ha presentato un regolamento davvero rivoluzionario, in cui si promuovono soluzioni di riuso e si proibiscono un sacco di confezioni e imballaggi usa e getta, a prescindere dal materiale con cui sono realizzati. Resisterà agli attacchi dei governi? Parliamo anche della situazione a Gaza e dintorni, e dell'uragano che ha colpito e quasi raso al suolo Acapulco, in Messico. Prima però, vi faccio ascoltare una piccola anticipazione, una sorpresa, subito dopo la sigla.INDICE:00:00:00 - Sommario della puntata00:00:51 - Non funzionerà mai! (sorpresa)00:04:01 - Il nuovo regolamento Ue sugli imballaggi è una (potenziale) rivoluzione00:08:31 - Aggiornamenti da Gaza e dintorni00:13:47 - Messico: Acapulco spazzata via da un uraganoIscriviti alla NEWSLETTER: https://bit.ly/43SCSr8
In questa puntata del Podcast Nicola Savino ci parla del Nuovo Regolamento Europeo EIDAS 2.0 che sostituirà il precedente regolamento Regolamento UE n° 910/2014 sull'identità digitale - che avrà l'obiettivo di fornire una base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri.Il regolamento eIDAS fornisce una base normativa comune per interazioni elettroniche sicure fra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni e incrementa la sicurezza e l'efficacia dei servizi elettronici e delle transazioni di e-business e commercio elettronico nell'Unione Europea. Savino ci illustra cosa cambierà, con esempi chiari e pratici, sia nel mondo delle imprese sia nel mondo della PA
Il Parlamento europeo ha approvato una prima versione dell'Ai Act, che definisce i limiti dello sviluppo delle nuove tecnologie basate su questo tipo di programmi. Non entrerà in vigore prima del 2025, perché adesso inizia la fase di negoziazione tra lo stesso Parlamento, la Commissione il Consiglio. Però, spiega Michela Rovelli, il testo-base contiene restrizioni significative. Alle quali, racconta Massimo Gaggi, in America si guarda con attenzione e un po' di preoccupazione.Per altri approfondimenti:AI Act, via libera del Parlamento Ue al regolamento sull'intelligenza artificialeChe cosa dice il regolamento Ue sull'intelligenza artificiale e perché è importanteUsa e Ue al lavoro su un codice di condotta condiviso sull'intelligenza artificiale
Il regolamento (UE) 2022/868 sulla governance europea dei dati A cura del Prof. Avv. Alessandro del Ninno --- Send in a voice message: https://anchor.fm/key-editore/message
Il Data Governance Act rappresenta uno dei principali elementi innovativi all'interno del nuovo ecosistema digitale europeo. Vediamo insieme a Sergio Amato e Alessia Ajelli, oggi nuovamente al bancone di The Bar, quali novità e opportunità possono scaturire dall'applicazione del nuovo Regolamento UE 2022/868 e, allo stesso tempo, quali tutele saranno garantite all'interno del nuovo sistema di condivisione e di riutilizzo dei dati nei confronti dei vari soggetti interessati.
Sono passati quasi sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2022/720 (VBER) in materia di accordi verticali, che mira ad adattare la disciplina delle intese verticali agli sviluppi tecnologici ed economici degli ultimi dieci anni. Che cosa è cambiato rispetto a dodici anni fa? Emilio Barozzi e Marco Losito spiegano in questa nuova puntata di The Bar quali sono le principali novità introdotte dal Regolamento VBER e analizzano le restrizioni fondamentali alle intese verticali poste a tutela della concorrenza nel mercato europeo.
Abbiamo perso il senso dell'ovvio.1. Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 che quanto contenuto nel presente curriculum corrisponde a verità.2. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e del Regolamento (UE) 679/2016 autorizzo il trattamento dei dati personali da me forniti ai fini dell'utilizzo del mio curriculum.
Ben trovati agli ascoltatori delle Trust Talks dello Studio Paolo Gaeta, una serie di Podcast che ormai ha compiuto due anni in cui ci occupiamo di tematiche inerenti il trust ed il wealth management. La puntata di oggi vede come ospite Antonio Fortarezza Dottore Commercialista milanese classe ’66 che si dedica da molti anni allo studio della norma antiriciclaggio applicata al mondo professionale. Oltre l’attività di docenza che da anni fa per enti pubblici e privati, Antonio è Presidente della Commissioni di Studio Antiriciclaggio istituita presso l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano e di recente ha pubblicato un interessante articolo sul funzionamento del Registro dei Titolari Effettivi, uno strumento che possiamo dire nuovo seppur attende di entrare in funzione in Italia da circa cinque anni. Con Antonio parleremo proprio di questo approfondendo aspetti operativi davvero molto interessanti. Ciao Antonio e grazie per partecipare alla trasmissione di oggi che verte su un argomento nuovo, che coinvolge e diciamo preoccupa un poco centinaia di migliaia di professionisti alle prese con i nuovi obblighi di registrazione e pubblicità dei titolari effettivi per il neocostituito Registro. 1) Siamo in procinto di dover depositare i dati dei titolari effettivi di società ed enti presso il registro delle imprese, diciamo pure che in molti sperano in un ulteriore rinvio nell’attivazione del registro anche se questi obblighi di comunicazione da parte delle imprese, delle fondazioni, e dei trust risale ormai al mese di giugno del 2007, ci vuoi raccontare ad oggi come stanno le come stanno le cose circa l’entrata in funzione del Registro? 2) Ora una domanda su un tema delicato e sul si è letto poco tra i commenti di dottrina e prassi… La consultazione dei dati contenuti nel registro pubblico dei titolari effettivi per il professionista o l’istituzione soggetto alla normativa antiriciclaggio è obbligatoria o facoltativa? Ed aggiungo è derimente oppure no per il professionista che lo consulta nell’indicazione della persona fisica titolare effettiva del rapporto? 3) Se io soggetto alla adeguata verifica decido di accedere al registro e mi accordo che alcuni dati indicati per il soggetto sul quale sto svolgendo l’attività non corrispondono a quelli che ho raccolto durante la mia adeguata verifica perché ci sono delle anomalie cosa succede? Ma soprattutto qual è il comportamento giusto che devo attuare secondo la norma? 4) In ultimo Antonio chiediamo ai nostri ospiti una indicazione sull’immediato futuro, ci sono elementi da segnalare? Tra queste novità cosa succederà con la entrata in funzione della banca dati centralizzata antiriciclaggio per la quale in questi giorni il Garante della Privacy ha dato parere favorevole? Paolo Gaeta esperto di trust in Napoli e Milano Registro dei titolari effettivi: sanzioni per l’omessa segnalazione in Camera di Commercio delle difformità dei dati, da parte dei soggetti obbligati. Per tali violazioni si rendono applicabili le sanzioni amministrative previste all’art. 56 che disciplina l’inosservanza dell’obbligo di astensione, nei casi in cui il soggetto obbligato pur avendo rilevato a seguito della consultazione dei dati presso il Registro dei titolari effettivi delle discordanze ed anomalie e non avendo effettuato la segnalazione prevista all’art. 6, comma 5, del DM 55/2022, compia l’operazione o esegua la prestazione professionale. Per l’autore di tali condotte, la sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 56, comma 3 del D.lgs. 231/2007 è compresa tra un minimo di euro 2.000 euro ed un massimo di 50.000 euro. Di: Antonio Fortarezza[1] STUDI E RICERCHE CONFORMITA’ NORMATIVA VEDA Think Tank Antiriciclaggio | Milano Il decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio 2022, ha dato piena attuazione alle disposizioni contenute all’art. 21, comma 5, lett. (e-bis del D.lgs. 231/2007, secondo le quali i soggetti obbligati, previsti all’art. 3 del D.lgs. 231/2007, segnalano al Registro dei titolari effettivi eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva, consultabili nel predetto Registro e le informazioni, relative alla titolarità effettiva, acquisite in occasione dello svolgimento delle attività di adeguata verifica della clientela. Queste disposizioni di attuazione prevedono all’art. 6, comma 5, del DM 55/2022, che tutti i soggetti obbligati accreditati per la consultazione dei dati contenuti nel Registro dei Titolari Effettivi, segnalino tempestivamente alla Camera di commercio territorialmente competente, le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione del registro e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.lgs. 231/2007. Si osserva che le disposizioni contenute all’art. 21, comma 5, lett. (e-bis del D.lgs. 231/2007, sono state introdotte a seguito del recepimento della normativa comunitaria mediante le modifiche apportate al D.lgs. 231/2007 con il D.lgs. 125/2019 in vigore dal 10/11/2019. Con il D.lgs. 125/2019 infatti, si è data attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. La sopra richiamata direttiva UE, stabilisce all’art. 30, paragrafo 4, che gli Stati membri sono chiamati a fare in modo che le informazioni contenute nel registro dei titolari effettivi siano adeguate, accurate e attuali e istituiscano meccanismi a tale scopo. Tali meccanismi prescrivono tra l’altro, che i soggetti obbligati e le autorità competenti, nel caso e nella misura in cui tale obbligo non interferisca indebitamente con le funzioni di quest’ultime, segnalino eventuali discrepanze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva disponibili nel registro centrale e le informazioni relative alla titolarità effettiva di cui dispongono. 1) L’obbligatorietà o meno della consultazione dei dati presso il registro dei titolari effettivi La consultazione dei dati contenuti nel pubblico Registro dei titolari effettivi da parte dei soggetti obbligati all’adeguata verifica del cliente, non è una attività obbligatoria in generale ma risulta necessaria ed opportuna tutte le volte che la legge prevede un riscontro sui dati e sulle informazioni contenuti nelle dichiarazioni fornite dal cliente ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 231/2007. Il D.lgs. 231,2007 all’art. 19, comma 1, lettera b), con riferimento al titolare effettivo, richiede il riscontro dei dati acquisiti dal cliente, e quindi anche la consultazione del Registro dei titolari effettivi, nei casi in cui, in relazione a tali dati, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze. Tale mancato riscontro quando necessario, è punito con una sanzione amministrativa che ai sensi dell’art. 56, comma 1 e 2, del D.lgs. 231/2007 è compresa tra un minimo di euro 2.000 euro ed un massimo di 50.000 euro. In altri termini, si prevede la consultazione dei dati contenuti nel Registro dei titolari questi casi il legislatore non lo ritiene necessario, e questo deve essere un precetto fondamentale al fine di evitare generalizzati automatismi nelle attività da svolgere, che invece vedono nell’approccio basato sul rischio, l’unica bussola che ne regoli gli adempimenti. 2) Obbligo di conservazione delle evidenze contenute nel registro dei titolari effettivi Si presti inoltre particolare attenzione alle disposizioni contenute all’art. 21, comma 7 del D.lgs. 231/2007, che richiama l’obbligo, nei casi in cui il destinatario dell’adeguata verifica consulti il Registro dei titolari effettivi, di acquisire e conservare per 10 anni ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 231/2007, prova dell'iscrizione del titolare effettivo nei predetti registri ovvero conservare un estratto dei registri idoneo a documentare tale iscrizione, e nei casi in cui ometta di conservare quelle informazioni si rendono applicabili le sanzioni amministrative di omessa conservazione previste all’art. 57 del D.lgs. 231/2007 che vanno da un minimo di euro 2.000 ad un massimo di euro 50.000. La ratio di tale disposizione, tutt’altro che formale, ha proprio lo scopo di documentare il rigore logico valutativo in ordine alla centralità nel sistema della prevenzione e contrasto del riciclaggio della figura del titolare effettivo. Naturalmente, nel caso in cui non si effettui la consultazione dei dati contenuti presso il Registro dei titolari effettivi, non vi sarà nessun obbligo di conservazione ai sensi dell’all’art. 31, comma 2, lettera b-bis) del D.lgs. 231/2007. 3) Sistema di raccordo delle informazioni sui titolari effettivi e interconnessione con i registri degli Stati membri Nel decreto interministeriale 55/2022 è stato previsto, un meccanismo di raccordo delle informazioni sui dati relativi al titolare effettivo, al fine di monitorare le discordanze dei dati in circolazione, la cui ratio è quella di prevenire e contrastare fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Per questo motivo, nei casi sopra richiamati, in capo ai soggetti obbligati all’adeguata verifica, che in sede di accesso e consultazione dei dati presso il Registro dei titolari del sistema nazionale ed internazionale deputato alla prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. Attraverso la segnalazione di difformità dei dati relativi ai titolari effettivi contenute all’art. 6, comma 5, del DM 55/2022, oltre che naturalmente all’obbligo di segnalazione di operazione sospetta previsto all’art. 35 del D.lgs. 231/2007, il sistema di prevenzione e contrasto trova un ulteriore elemento di collaborazione attiva da parte dei destinatari degli obblighi previsti dal D.lgs. 231/2007 finalizzato a prevenire e contrastare l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo come previsto all’art. 2, comma 1 del D.lgs. 231/2007. Inoltre, per una migliore circolazione dei dati e delle informazioni sui titolari effettivi tra gli Stati membri, con il Regolamento (UE) 2021/369 del 1 marzo 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche e le procedure necessarie per interconnettere tutti i dati contenuti nei singoli registri dei vari Stati membri tra di loro mediante il sistema BORIS (Beneficial Ownership Registers Interconnection System) già previsto nella Direttiva (UE) 2015/849. 4) Segnalazione telematica delle difformità nei dati del titolare effettivo L’oggetto della segnalazione di difformità sarà ovviamente semplicemente una discrepanza tra i dati del titolare effettivo acquisiti dal soggetto obbligato e quanto risulta nel Registro dei titolari effettivi, pertanto, dovrà avere ad oggetto incongruenze nei seguenti dati: * nome e cognome; * luogo e data di nascita; * residenza anagrafica o domicilio (se diverso dalla residenza); * cittadinanza; * codice fiscale; Naturalmente, ogni elemento tra quelli contenuti nei dati e nelle informazioni che determinati soggetti sono tenuti a comunicare al Registro delle Imprese di cui all’art. 4 del DM 55/2022 e che sia difforme dai dati acquisiti dal soggetto obbligato potrà costituire oggetto di segnalazione di difformità, come ad esempio: * Modalità di esercizio del controllo nei casi previsti all’art. 20, comma 3, D.lgs. 231/2007); * Poteri di rappresentanza nei casi previsti all’art. 20, comma 5, D.lgs. 231/2007); Potrà anche formare oggetto di segnalazione di difformità alla Camera di Commercio, anche la situazione in cui il soggetto obbligato in sede di consultazione del Registro dei titolari effettivi, non trovi nessun dato, poiché ad esempio la società non li ha comunicati nei termini e secondo le modalità previste nel DM 55/2022. La segnalazione di difformità andrà effettuata con modalità telematica, presso la sede territorialmente competente della Camera di Commercio in cui si trova la sede legale dell’entità giuridica i cui dati presentano delle incongruenze. Le indicazioni previste all’art. 6, comma 5, del DM 55/2022, riguardano le anomalie ed incongruenze esclusivamente di determinati soggetti, e precisamente: * delle imprese dotate di personalità giuridica (le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative); * delle persone giuridiche private (associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361); * dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, nonché degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana. Nei casi in cui l’anomalia in argomento riguardi i Trust o altri istituti giuridici affini, non stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, la segnalazione prevista all’art. 6, comma 5, del DM 55/2022 dovrà essere effettuata presso la sede della Camera di Commercio di Roma. Non possono formare oggetto di segnalazione ai sensi dell’art. 6, comma 5, del DM 55/2022, le eventuali anomalie riscontrate in occasione dell’adeguata verifica delle imprese individuali, delle società di persone, delle associazioni non riconosciute, dei consorzi (salvo che assumano la forma di impresa dotata di personalità giuridica) e delle Imprese sociali (salvo che assumano la forma di una società o di persona giuridica tenute Per quanto riguarda la tempistica entro cui effettuare la segnalazione di difformità prevista all’art. 6, comma 5, del DM 55/2022, il legislatore nazionale ma anche quello comunitario, non prendono correttamente alcuna posizione sui termini, poiché la stessa dovrà essere effettuata tempestivamente, evitando quindi la scelta di introdurre tempistiche giudicabili come perentorie. Circa la tempestività, ovviamente inserita nell’ambito di una normativa di prevenzione, comprensibilmente è lasciata alla valutazione da parte del soggetto obbligato, che naturalmente non appena avrà svolto le sue analisi, integrato il suo patrimonio informativo e svolte le necessarie valutazioni circa la difformità potrà provvedere alla segnalazione in Camera di Commercio. 5) Soggetti che possono consultare le segnalazioni di anomalia dei dati relativi al titolare effettivo La segnalazione di anomalia e difformità relativa alle informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione del registro e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.lgs. 231/2007 effettuate dai soggetti obbligati, non saranno consultabili da tutti i soggetti che possono accedere al Registro dei titolari effettivi. Infatti, viene chiarito che le segnalazioni di difformità acquisite dal sistema telematico delle Camere di Commercio, potranno essere consultabili unicamente da parte delle autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettere a), b), c) e d), e comma 4, lettere a), b) e c), del D.lgs. 231/2007, e precisamente: * dal Ministero dell'economia e delle finanze; * dalle Autorità di vigilanza di settore; * dall'Unità di informazione finanziaria per l'Italia; * dalla Direzione investigativa antimafia; * dalla Guardia di finanza; * dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; * dall'autorità giudiziaria; * dalle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale; È stato previsto all’art. 6, comma 5, del DM 55/2022 che i soggetti che possono acquisire la segnalazione di difformità, garantiscano l’anonimato del soggetto obbligato segnalante ed in tal caso, si renderanno applicabili senza nessuna esclusione le disposizioni previste all’art. 38 del D.lgs. 231/2007 sulla tutela del segnalante, ivi compresa la sanzione per l’indebita violazione dell’anonimato con la reclusione da due a sei anni. In altri termini i soggetti previsti all’articolo 21, comma 2, lettere a), b), c) e d) del D.lgs. 231/2007, dovranno introdurre o disporre nella loro organizzazione procedure tali da garantire l’anonimato e la riservatezza del soggetto segnalante che ad ogni livello di utilizzo e diffusione del dato deve essere protetto. Sia chiaro, inoltre, che a seguito delle segnalazioni di anomalia e incongruenza dei dati relativi al titolare effettivo, trasmesse dai soggetti obbligati ai sensi dell’art. 6, comma 5, del DM 55/2022, l’Unità di Informazione Finanziaria, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia possono richiedere ulteriori informazioni al soggetto che ha effettuato la segnalazione ai fini di un migliore approfondimento ed analisi dei dati. 7) Le segnalazioni di difformità delle Pubbliche Amministrazioni Le Pubbliche Amministrazioni individuate all’art. 10 del D.lgs.231/2007, all’interno del sistema della prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, hanno un ruolo di primaria importanza soprattutto nell’ambito dei seguenti procedimenti e procedure: * procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione; * procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici; * procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati. Inoltre, sempre le Pubbliche Amministrazioni, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, sono obbligate a comunicare all’Unità di Informazione Finanziaria dati e informazioni Moltissime Pubbliche Amministrazioni, anche a seguito del parere ANAC del 24/05/2021, nell’ambito dei propri regolamenti e procedure hanno previsto l’obbligatorietà da parte dei loro contraenti, che ad esempio stipulano contratti di appalto, che ricevono autorizzazioni o concessioni, finanziamenti o altre erogazioni, di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 contenente i dati del titolare effettivo. Inoltre, negli indicatori di anomalia per la segnalazione delle operazioni sospette da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di cui al provvedimento dell’Unità di Informazione Finanziaria del 23/04/2028 in Gazzetta Ufficiale del 19/11/2018, i segnali di attenzione concernenti il titolare effettivo occupano uno spazio tra gli indici di anomalia pari al 40% risultando l’argomento maggiormente strategico da analizzare nel processo valutativo. In tale contesto è evidente che le Pubbliche Amministrazioni si troveranno, per i doveri inderogabili del proprio ufficio, a dover procedere nella consultazione dei dati contenuti nel registro dei titolari effettivi, al fine di verificare e riscontrare la correttezza delle dichiarazioni sul titolare effettivo rilasciate dai propri contraenti ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Giova ricordare che, in tali attività d’ufficio da parte della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nei casi di dichiarazioni mendaci, si applicano le disposizioni previste articolo 495 Codice penale che prevedono la reclusione da uno a sei anni e quindi il pubblico funzionario in tali casi dovrà inoltrare la denuncia all’Autorità Giudiziaria. Nei casi in cui le Pubbliche Amministrazioni individuate all’art. 10 del D.lgs.231/2007, rilevino delle difformità tra le dichiarazioni ricevute dai propri contraenti e i dati contenuti nel Registro dei titolari effettivi, pur non essendo richiamate all’art. 6, comma 5, del DM 55/2022 hanno sempre l’obbligo, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, di comunicare all’Unità di Informazione Finanziaria le difformità nei dati e informazioni concernenti il titolare effettivo ai sensi dell’art. 10, comma 4 del D.lgs. 231/2007. Si ricorda che anche se la Pubblica Amministrazione abbia effettuato la denuncia all'Autorità Giudiziaria, ad esempio nei casi di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 provvedimento dell’Unità di Informazione Finanziaria del 23/04/2028 in Gazzetta Ufficiale del 19/11/2018. 8) Sanzioni relative all’omessa segnalazione di difformità dei dati del titolare effettivo Per quanto riguarda la sanzione del soggetto obbligato che omette di segnalare alla Camera di Commercio le difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione del registro e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.lgs. 231/2007, il DM 55/2022 non prevede nessuna sanzione, lasciando intendere che in tali casi non vi siano sanzioni per l’autore di tali violazioni. In realtà, è vero che non viene autonomamente sanzionata l’omessa segnalazione in argomento, ma è altrettanto vero che tale condotta riverserà i propri effetti sanzionatori nell’ambito delle attività che i soggetti obbligati sono chiamati a svolgere in occasione degli adempimenti relativi all’adeguata verifica previsti agli articoli 18 e 19 del D.lgs. 231/2007. Sia chiaro che l’argomento riguarda il soggetto che a seguito della consultazione dei dati contenuti nel Registro dei titolari effettivi abbia rilevato delle discordanze e che oltre a non aver effettuato la segnalazione di anomalia alla Camera di Commercio, non abbia neanche intrapreso determinate azioni nell’ambito degli obblighi di adeguata verifica. Le casistiche in cui, il soggetto obbligato risulti destinatario di una sanzione amministrativa, sono tutte quelle in cui a seguito del rilievo di anomalia ed incongruenza i processi di riscontro dei dati relativi al titolare effettivo previsti all’art. 19, comma 1, lett. b) del D.lgs. 231/2007, siano essi legati alla fase di adeguata verifica in occasione del conferimento dell’incarico ovvero successivamente in occasione del controllo costante, non si siano completati, integrandosi in tal caso la violazione legata all’obbligo di astensione previsto all’art. 42 del D.lgs. 231/2007. È la situazione, ad esempio, di un soggetto che avendo provveduto all’identificazione del titolare effettivo mediante dichiarazione resa dal cliente, ed avendo la necessità prevista all’art. 19, comma 1, lettera b) del D.lgs. 231/2007 di effettuare la consultazione nel completato e di conseguenza la prestazione professionale o l’operazione non potrà essere eseguita o continuata. Infatti, l’art. 42 del D.lgs. 231/2007 stabilisce che i soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35. In altri termini, la condotta del soggetto obbligato di omessa segnalazione alla Camera di Commercio delle difformità relative ai dati del titolare effettivo, sarà punibile tutte le volte in cui l’autore di tale comportamento abbia anche violato l’obbligo di astensione previsto all’art. 42, comma 1) del D.lgs. 231/2007, ad eccezione dei casi in cui il professionista abbia ricevuto un incarico di esaminare la posizione giuridica del cliente o di espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo che è previsto all’art. 42, comma 3 del D.lgs. 231/2007. I tali casi si rendono applicabili le sanzioni amministrative previste all’art. 56 che disciplina l’inosservanza dell’obbligo di astensione, nei casi in cui il soggetto obbligato pur avendo rilevato a seguito della consultazione dei dati presso il Registro dei titolari effettivi delle discordanze ed anomalie e non avendo effettuato la segnalazione prevista all’art. 6, comma 5, del DM 55/2022, compia l’operazione o esegua la prestazione professionale. Per quanto indicato ed alle condizioni di cui sopra, per l’autore di tali condotte, la sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 56, comma 3 del D.lgs. 231/2007 è compresa tra un minimo di euro 2.000 euro ed un massimo di 50.000 euro. Diversamente, il soggetto obbligato che ha omesso di effettuare la segnalazione di difformità alla Camera di Commercio, ma non abbia anche violato le disposizioni sull’obbligo di astensione previsto all’art. 42 del D.lgs. 231/2007 si troverà unicamente nella situazione di dover valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta all’Unità di Informazione Finanziaria a norma dell'articolo 35 del D.lgs. 231/2007.
In questa edizione:- Nuovo virus in Cina: contagiate 35 persone - MS: mortalità a +21% causa caldo intenso- Regolamento Ue: al via riduzione consumi gas- Wwf: in 20 anni -43% di leoni in meno in Africagsl
Il testo prevede una riduzione del 40%a livello nazionale sull'uso dei pesticidi entro il 2030 e sarà presentato dalla Commissione europea nell'ambito della strategia sui sistemi alimentari sostenibili, il Farm to Fork.
Come stabilito dalle nuove procedure rientranti nel Primo Pacchetto Mobilità, dal prossimo 21 febbraio cambiano le regole per il cabotaggio internazionale. Resta il limite massimo di tre trasporti nazionali, da effettuarsi nell'arco di una settimana, nel Paese in cui il veicolo industriale straniero entra nell'ambito di un autotrasporto internazionale. Viene introdotto, però, l'obbligo di effettuare un «periodo di raffreddamento», ovvero non si potranno svolgere altre attività di cabotaggio per i quattro giorni successivi all'uscita da quel Paese. Ma cosa accade nel caso in cui non si rispetti tale obbligo? Sono previste sanzioni? E ancora: come si fa a provare la regolarità di un trasporto di cabotaggio e come vengono applicate tali regole anche alla parte stradale di un trasporto combinato? Ci spiega tutto in questo episodio Marco Digioia, segretario generale di UETR.
Massimo Chiriatti è Chief Technical & Innovation Officer di Lenovo e in questo podcast discute con Giulio Coraggio, Location Head del dipartimento di Intellectual Property & Technology dello studio legale DLA Piper, del suo ultimo libro "Incoscienza Artificiale", dei pensieri che ha cercato di trasmettere tramite lo stesso e di come vede il futuro dell'intelligenza artificiale. Sul medesimo argomento, è possibile ascoltare il podcast con il Prof. Oreste Pollicino della Bocconi sulla bozza di Regolamento UE sull'intelligenza artificiale.
Quali sono le potenzialità di business dell'intelligenza artificiale, quale è il potenziale impatto del regolamento sull'IA sulle stesse e quali sono le questioni legali ed etiche che rimangono irrisolte dopo il regolamento? Ne abbiamo discusso in webinar organizzato da AIGI con lo studio legale DLA Piper in cui sono intervenuti: Giuseppe Catalano – Presidente, AIGIPietro Scarpino – VP, Head of IoT, VR & AI Service Line, NTT DataRosy Cinefra – VP, Head of Legal and Compliance, NTT Data Italia, Componente del Collegio dei Revisori dei Conti AIGIMarina Rubini – Regional General Counsel EMEA, Robotics and Discrete Automation, ABBFrancesco Pergolini – Legal Manager, Vodafone Italia, Socio AIGICarmelo Fontana – Senior Regional Counsel, Google ItaliaGiulio Coraggio – Location Head of Italian Intellectual Property and Technology Department, DLA PiperAlessandro Ferrari – Head of Italian Technology Sector, DLA Piper
Da luglio 2022 dovrebbe entrare in vigore il nuovo regolamento europeo 2019/1009 sui fertilizzanti.
Il Professore Oreste Pollicino dell'Università Bocconi si confronta con Giulio Coraggio di DLA Piper sulla bozza di Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, analizzando quali aspetti siano positivi e quali possono comportare dei rischi per il mercato europeo se non corretti e discutendo circa l'opportunità di regolare l'AI che diventerà sempre più essenziale a qualsiasi business.
Molto si è discusso della proposta di regolamento Use of technologies for the processing of data for the purpose of combating online child sexual abuse (temporary derogation from Directive 2002/58/EC). Spionaggio di massa, Grande Fratello nelle comunicazioni, creazione di backdoor o lesione della privacy con una deroga alla libertà dei cittadini europei. Abbiamo chiesto al Prof. Avv. Alessandro del Ninno se questa preoccupazione dei Media sia fondata, per comprendere le misure tecnologiche di contrasto agli abusi di minori su rete internet che dovranno essere adottate. Il regolamento introduce importanti misure di sicurezza a tutela della protezione dei dati personali, ecco quali! Un'intervista di Elia Barbujani
Intervista ad Andrea Marinozzi. Dirigente Farmacista, AOU Ospedali Riuniti, Ancona. Coordinatore Area Scientifica SIFO Sperimentazione ClinicaL'attuazione del Regolamento UE 536/2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano è attesa per l'inizio del 2022. Molte le novità previste per la figura del farmacista ospedaliero. Quali? E in che modo impatteranno la professione di questa figura sanitaria così rilevante per le sperimentazioni cliniche?
Il Regolamento 2017/745 UE che disciplina i dispositivi medici, introduce importanti novità rispetto alla ormai fortunatamente defunta Direttiva 93/42/CE.Una delle più importanti, impegnative ed invasive nei confronti dei fabbricanti è rappresentata dall'articolo 15, che prevede che il fascicolo tecnico non sia più qualcosa di statico, ma che sia continuativamente gestito.Ciò non significa semplicemente che il fascicolo debba essere rivisto periodicamente, cosa certamente necessaria, ma che tutte le procedure contenute nel fascicolo siano mantenute attive e che di questo esista una formale assicurazione e dimostrazione.Per le aziende fino a 50 dipendenti il responsabile di questa gestione può essere un soggetto esterno con specifica professionalità in ambito gestionale.https://cec.group/https://www.marcaturace.nethttps://www.dichiarazionediconformita.eu
Nella prima parte della puntata parliamo di investimenti sostenibili, alla vigilia dell'entrata in vigore di alcune disposizioni del Regolamento UE che disciplina l'informativa relativa alla sostenibilità degli investimenti finanziari. In parole semplici, questo regolamento proverà a dare una definizione precisa di "investimento sostenibile", un concetto che - in mancanza di criteri chiari e condivisi - rischia talvolta di essere utilizzato in modo arbitrario, anche per semplici scopi d'immagine e marketing. Ne parliamo con Andrea Baranes, vicepresidente di Banca Etica. Con la pandemia la povertà torna a crescere e tocca un record che ci riporta al 2005. Secondo le stime Istat, nel 2020 le famiglie in povertà assoluta sono oltre 2 milioni per un numero complessivo di individui pari a circa 5,6 milioni. Questo genera un'emergenza sociale che vede nel sovraindebitamento uno dei suoi principali indicatori. Per rispondere a questa emergenza le Acli hanno sottoscritto un accordo con l'Associazione Commercialisti Cattolici per la gestione di iniziative di formazione e di interventi diretti. L'obiettivo è quello di far nascere una rete di sportelli sul territorio, ai quali le famiglie potranno rivolgersi per essere accompagnate con un servizio qualificato e a costi certi nelle procedure previste dalla legge 3/2012, che disciplina la composizione delle crisi da sovraindebitamento. Ne parliamo con Emiliano Manfredonia - Presidente nazionale Acli - e con Renato Torsello, Commercialista, Associazione Commercialisti Cattolici.
Un mix di misure da oltre 30 miliardi con aiuti concreti a famiglie, contribuenti, imprese e professionisti: questo il decreto legge Sostegni (ex Ristori) allo studio del Governo, che dovrebbe approvarlo entro la prossima settimana. In questa puntata anche le “istruzioni” per ottenere da Consap il rimborso delle spese Cashback in caso di mancato o inesatto accredito sul conto corrente. Infine, il punto sul nuovo Regolamento Ue che concede più tempo per mettersi in regola (dieci mesi) a chi ha la patente di guida in scadenza o deve programmare la revisione dell'auto.
Un mix di misure da oltre 30 miliardi con aiuti concreti a famiglie, contribuenti, imprese e professionisti: questo il decreto legge Sostegni (ex Ristori) allo studio del Governo, che dovrebbe approvarlo entro la prossima settimana. In questa puntata anche le “istruzioni” per ottenere da Consap il rimborso delle spese Cashback in caso di mancato o inesatto accredito sul conto corrente. Infine, il punto sul nuovo Regolamento Ue che concede più tempo per mettersi in regola (dieci mesi) a chi ha la patente di guida in scadenza o deve programmare la revisione dell'auto.
REGOLAMENTO UE N. 171/17 – CRISI RPOFESSIONISTI – CRIPTOVALUTE – #SVEGLIATIAVVOCATURALe interviste esclusive di questa puntata:Trappole UE reg. 171, si abbassa la soglia di default. Covid, Aziende a rischio da gennaio 2021Avv. Paolo Emilio QuaggettoForo di PadovaIntervista a cura di: Avv. Angelo MarzoLe difficoltà delle partite IVA e gli ammortizzatori per i professionistiAvv. Valentina RestainoForo di SalernoIntervista a cura di: Avv. Pino GalloCriptovalute: inquadramento giuridico e fiscaleAvv. Fabrizio VedanaAmministratore Across Group, coordinatore tavolo Fintech dell’Associazione Blockchain ItaliaIntervista a cura di: Avv. Angelo MarzoCon la conduzione di: Avv. Pino Gallo e Avv. Pierluigi SerraRegia: Ornella Sala
La Commissione europea vuole mandare in pensione il regolamento di Dublino, il sistema che regola l'ingresso di migranti e richiedenti asilo all'interno dell'Unione europea, che negli anni si è trasformato in un collo di bottiglia legislativo che addossa tutto il carico dell'accoglienza su pochi paesi (Italia, Grecia e Spagna su tutti). La nuova proposta prevede un cambiamento nella regola di "primo ingresso", ma ha già ricevuto diverse critiche sia dai paesi membri che dalle associazioni umanitarie. Vediamolo insieme.Tutte le notizie qui: https://www.italiachecambia.org/rassegna-stampa/cosa-prevede-il-nuovo-regolamento-ue-sui-migranti/
La prima puntata speciale del 2020 è dedicata a una chiacchierata su CryptoLocker e Ransomware con due ospiti speciali. Dallo studio distribuito di digitalia: Franco Solerio, Giulio Gaudiano, Michele Vitale Links: Ransomware CryptoLocker Ransomware: i consigli del Garante privacy per difendersi dal software che prende “in ostaggio” pc e smartphone Ransomware e Regolamento UE 2016/679 Supporta Digitalia Shut Up and Dance (Black Mirror)
Vi siete mai chiesti se le informative privacy che ricevete quando fornite i vostri dati, oppure che consegnate a chi vi fornisce i suoi, siano corrette?Desiderate conoscere le nozioni di base per poter comprendere meglio il contenuto delle informative sulla privacy?Dal 25 maggio 2018 è entrato in applicazione il Regolamento UE 679/2016 in tema di privacy; e tra le tante novità che il Regolamento ha introdotto, di sicuro interesse sono le modifiche all’informativa privacy, che, rispetto al D. Lgs. 196/2003, è stata arricchita di nuovi elementi che devono essere previsti.Per avere un’informativa privacy conforme al Regolamento o semplicemente per saperla leggere con consapevolezza, ascoltate questa puntata di MCM Il Podcast di diritto per le Piccole e Medie Imprese, dove vi spiegheremo come funziona l’informativa privacy nell’era del GDPR!
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Vi siete mai chiesti se le informative privacy che ricevete quando fornite i vostri dati, oppure che consegnate a chi vi fornisce i suoi, siano corrette?Desiderate conoscere le nozioni di base per poter comprendere meglio il contenuto delle informative sulla privacy?Dal 25 maggio 2018 è entrato in applicazione il Regolamento UE 679/2016 in tema di privacy; e tra le tante novità che il Regolamento ha introdotto, di sicuro interesse sono le modifiche all’informativa privacy, che, rispetto al D. Lgs. 196/2003, è stata arricchita di nuovi elementi che devono essere previsti.Per avere un’informativa privacy conforme al Regolamento o semplicemente per saperla leggere con consapevolezza, ascoltate questa puntata di MCM Il Podcast di diritto per le Piccole e Medie Imprese, dove vi spiegheremo come funziona l’informativa privacy nell’era del GDPR!
episodio di oggi, abbiamo invitato a raggiungerci l'Avvocato Paolo La Bollita, esperto di Diritto Penale e del settore Privacy e che da alcuni anni si occupa di diritto dell'informatica giuridica e di diritto della protezione dei dati personali.La tematica della protezione dei dati personali è molto attuale, vista soprattutto l'enorme diffusione delle attività online e di conseguenza dello scambio di informazioni e dati attraverso la rete. E oltretutto è un tema caldo perché a partire dal 25 maggio 2018 è prevista la piena applicazione del Regolamento UE 2016/679 appunto in materia di protezione dei dati personali. L'Avvocato Paolo La Bollita ci aiuta oggi, con molta chiarezza, a fare luce su alcuni punti molto importanti.Per riascoltare l'episodio e accedere alle show notes: http://www.projectprosperity.com/052prosperitylive
episodio di oggi, abbiamo invitato a raggiungerci l'Avvocato Paolo La Bollita, esperto di Diritto Penale e del settore Privacy e che da alcuni anni si occupa di diritto dell'informatica giuridica e di diritto della protezione dei dati personali.La tematica della protezione dei dati personali è molto attuale, vista soprattutto l'enorme diffusione delle attività online e di conseguenza dello scambio di informazioni e dati attraverso la rete. E oltretutto è un tema caldo perché a partire dal 25 maggio 2018 è prevista la piena applicazione del Regolamento UE 2016/679 appunto in materia di protezione dei dati personali. L'Avvocato Paolo La Bollita ci aiuta oggi, con molta chiarezza, a fare luce su alcuni punti molto importanti.Per riascoltare l'episodio e accedere alle show notes: http://www.projectprosperity.com/052prosperitylive
Dal programma professionale di Tempo di Libri 2017 trasmettiamo l'incontro dedicato al Marketing e profilazione alla luce del nuovo regolamento Ue sulla PrivacyIn collaborazione con Information Technology Law FirmIl nuovo regime privacy disegnato dal Regolamento UE 2016/679 ha un impatto rilevante per gli operatori dell’impresa culturale.avv. Claudio Di Cocco (Information Technology Law Firm)Regia di Marco Grieco e Clara Mazzarella
Laboratorio di Sintesi Finale - Progettazione esecutiva « Federica
UE regolamenti – direttive Regolamenti Il regolamento è un atto normativo