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Nella puntata 564 si parla di batteri ritrovati in campioni di rocce, libri, e di quali animali trasmettono Mpox.Francesca ci racconta il ritrovamento di microrganismi in rocce di 2 miliardi di anni fa.https://doi.org/10.1007/s00248-024-02434-8Nell'esterna torna scientifibook con Andrea e Leonardo ai microfoni. I libri consigliati questo mese sono:Libro principale: “Storia naturale del tatto”Laura Crucianelli – Utet editore (192 pp, 17 euro)Segnalazione 1: “La sfida Climatica”Antonello Pasini - Codice edizioni (163 pp, 18 euro)Segnalazione 2: “Piantare patate su Marte”Stefania De Pascale – Aboca Edizioni (168 pp, 19,50 euro)Segnalazione 3: “Impostori”Gabriella Turnaturi - Raffaello Cortina Editore (166 p, 14 euro)Segnalazione 4 (per bambini/ragazzi): “Rimanere sul sentiero”Elisabetta Tosoni e Elisabetta Mitrovic – Topipittori (48 pp, 16 euro)Dopo l'immancabile barza brutta a tema fantascienza, Valeria ci racconta di un preprint in cui è stato identificato il possibile serbatoio animale per le zoonosi da mpox.Il virus monkeypox infatti è trasmesso agli uomini dagli animali, le scimmie si infettano ma non si pensa che siano i principali animali a diffonderlo. In questo nuovo pre-print è stato identificata una specie di scoiattolo che ha trasmesso il virus alle scimmie. https://www.researchsquare.com/article/rs-6322223/v1Diventa un supporter di questo podcast: https://www.spreaker.com/podcast/scientificast-la-scienza-come-non-l-hai-mai-sentita--1762253/support.
Segnalazione inoltrata ai vigili del fuoco bassanesi poco dopo le 22 di giovedì sera. La vettura era posteggiata da parecchie ore a bordo strada, in uno spiazza dopo un'abitazione. Ai Carabinieri spettano rilievi e indagini per risalire al proprietario del veicolo andato bruciato e le cause, accidentali o dolose, del rogo scaturito dal posteriore della vettura.
La rassegna stampa di oggi, giovedì 26 settembre 2024 è a cura di Marica Fantauzzi La si può ascoltare su: Spotify , Apple Podcast , Spreaker e naturalmente sul nostro sito www.sveja.it Manifesto, reportage della piazza di sabato tra consultori chiusi e le pratiche violente dei pro-vita. Segnalazione su DinamoPress dell'iniziativa Educare alle differenze che dal 2014 mette insieme centinaia di associazioni per la costruzione di una scuola libera e garante dei diritti di tutt3.Fanpage, dopo lo sgombero di decine di persone su Viale Pretoriano, il mea culpa di Gualtieri e l'incontro con le associazioni. Repubblica, la Corte dei conti boccia il primo anno e mezzo della giunta Rocca. Sempre da Rep. la storia di un uomo arrestato e condotto a Regina Coeli da innocente per colpa di una telecameraMessaggero, report sulle segnalazioni di usura aumentate del 10% nei primi sei mesi dell'anno a Roma. Colpiti soprattutto famiglie a basso reddito e piccole imprese Romatoday, un'inchiesta sulla guerra alla canapa che mette a rischio 700 negozi di cannabis light nella capitale Sveja è un progetto sostenuto da Periferia Capitale il programma per Roma della Fondazione Charlemagne. Intro Non ci regalano niente, regia di Polizzi Rosalia. 1977, Roma (Archivi AAMOD)Foto dalla pagina fb di Educare alle differenzeA domani con Cecilia Ferrara
391 - Le richieste di intervento private
Emanuele Prisciandaro"Vite d'insieme"Aletti Editorewww.alettieditore.it«Vite d'insieme mette in primo piano il rapporto con gli altri. In una società individualista, in cui, sovente, non si considera importante la collaborazione, ma solo il risultato personale, è interessante riscoprire che cosa significa ascoltare, sentirsi parte di un tutto, senza però annullarsi, potenziando il singolo contributo.»Tratto dalla prefazione di Alessandro QuasimodoEmanuele Prisciandaro, giovane poeta nato a Biella il 01/04/1996, si è diplomato presso l'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino in Progettazione artistica per l'impresa e in Nuove tecnologie per l'arte, indirizzo Arte e linguaggi della comunicazione.Il suo percorso artistico, ormai pluriennale, lo ha visto impegnato in molte iniziative culturali sia nell'ambito scolastico che sociale.Riceve importanti riconoscimenti con la sua prima raccolta poetica, Linearità sghembe (2022, Robin Edizioni), come il Premio Speciale Gabriele Galloni 2022 e il titolo di Finalista e la Segnalazione del Comitato di Lettura per l'edizione 2023 del premio letterario per libri editi Winning Book. IL POSTO DELLE PAROLEascoltare fa pensarewww.ilpostodelleparole.itQuesto show fa parte del network Spreaker Prime. Se sei interessato a fare pubblicità in questo podcast, contattaci su https://www.spreaker.com/show/1487855/advertisement
Paura della noia in montagna?Tante le riflessioni che si potrebbero fare attorno al tema dalla noia. A cominciare dal chiedersi se sia sempre qualcosa di così spaventoso da rifuggire. Qualche spunto montano, anche con un po' di estiva leggerezza, ce lo propone Roberto Serafin convinto (e come dargli torto) che "solo i tipi noiosi trovano le montagne noiose". Voi che ne pensate?Fatti in breveNei Fatti in breve di questa settimana Serafin ci segnala due appuntamenti: l'Eagle Meet per i giovani delle Scuole del Cai delle zone Nord-Est-Centro e il Festival della Mente a Sarzana per chiunque passi per lo splendido borgo.Serafin ci segnala, con raccomandazione di lettura, anche l'articolo di Luca Gibello che ha completato i suoi 82 4000 delle Alpi.Segnalazione di un'iniziativa importante è quella che riguarda la traversata dell'Islanda di Daniele Matterazzo e Simone Salvagnin
Segnalo con gioia la pubblicazione dell'albo illustrato Quando Johan trovò una vitellina, nato del sodalizio tra la scrittrice Astrid Lindgren e l'illustratrice Marit Törnqvist (ed. Camelozampa, 2022). Un'illustratrice scelta dalla stessa scrittrice come interprete ideale di questa narrazione e di tante altre. Una storia ambientata nei luoghi di infanzia di Astrid, un racconto originale che tratta tematiche importanti ma sempre con levità e leggerezza linguistica. E sempre raccontando il mondo e la vita dal punto di vista dell'infanzia. Ottima la traduzione di Samana K. Milton Knowles, capace di rendere il ritmo narrativo della scrittrice Il resto lo sentirete nel podcast. Buona lettura! Silvia Blezza Picherle - 16 dicembre 2022
Santina Renda, bambina di 6 anni, scomparve da Palermo mentre stava giocando.Seguimi su YouTube: https://www.youtube.com/channel/UClkB_8jqDS7SWoltMjIu-3Q/Supporta il progetto qui: https://mercury.streamelements.com/ilverdeeilblue/tipSupport this podcast at — https://redcircle.com/storia/donationsAdvertising Inquiries: https://redcircle.com/brandsPrivacy & Opt-Out: https://redcircle.com/privacy
I test sono un momento importante per la vita di un ragazzo che ha un possibile Disturbo dell'Apprendimento (DSA).Ovviamente nascono moltissime leggende, ma andiamo a fare chiarezza, partendo da qui:La scuola deve per forza fare una segnalazione? O posso muovermi da sola?In questo periodo storico i genitori sono portati a farsi delle domande molto prima rispetto a qualche tempo fa.Spesso capita che dei piccoli segnali vengano visti come campane d'allarme che suonano all'impazzata, quindi bisogna prima di tutto mantenere la calma e pesare le cose per quello che sono.Le dinamiche che più spesso si notano sono due:- Insegnanti che non notano nulla e genitori che invece vedono qualcosa che non va;- insegnanti che fanno notare e genitori che pensano che siano esagerati.Ma che dovrebbe fare un genitore che ha idea che ci siano delle difficoltà da verificare? Aspettare la scuola o muoversi?Qui non c'è una risposta univoca, ma di sicuro bisogna affidarsi a dei professionisti seri e non improvvisarsi esperti da internet e diagnosticare cose che non esistono.Di base, però, i test, se hai dei dubbi, falli, al massimo hai perso tempo, ma potresti allo stesso tempo aver trovato i motivi per cui tuo figlio fatica.Ricorda sempre che le diagnosi si fanno dalla fine della seconda elementare per qualche motivo, come visto in alcuni nostri video precedenti.Segui il tuo istinto, ma affiancati a qualcuno che ne sappia davvero.
Nel nostro Paese si stanno moltiplicando le manifestazioni della pace, ciascuna cavalcata da un partito diverso, ciascuna con un'idea di pace diversa in testa. Ma sono davvero utili a costruirla, la pace, quella vera? Intanto sul fronte ucraino ci sono segnali di timida apertura al dialogo da parte di Putin e Biden, mentre prosegue la guerra dei microchip fra Usa e Cina. In Europa, due iniziative dei cittadini europei, una per la tutela delle api e l'altra per vietare i pesticidi di sintesi, sbarcano in parlamento. E sul finire della puntata, torna la leggendaria rubrica “trova il bias”!INDICE:00:48 - Le tante manifestazioni per la pace07:27 - Putin incontrerà Biden al G20?09:08 - La guerra dei Chip fra Usa e Cina13:32 - La guerra in Congo si sta espandendo17:15 - Due importanti raccolte firme europee sbarcano in parlamento18:12 - Segnalazione di articoli19:07 - La sonda Dart ha deviato l'asteroide20:23 - Trova il Bias! - Greta è pro nucleare?Tutte le notizie qui: https://www.italiachecambia.org/rassegna-stampa/quale-pace-vogliamo_______________Abbonati: https://www.italiachecambia.org/abbonati/Seguici su:Telegram - https://t.me/itachecambiaInstagram (Italia che Cambia) - italiachecambiaInstagram (Andrea Degl'Innocenti) - deglinnocentiandreaFacebook - /itachecambia
Ben trovati agli ascoltatori delle Trust Talks dello Studio Paolo Gaeta, una serie di Podcast che ormai ha compiuto due anni in cui ci occupiamo di tematiche inerenti il trust ed il wealth management. La puntata di oggi vede come ospite Antonio Fortarezza Dottore Commercialista milanese classe ’66 che si dedica da molti anni allo studio della norma antiriciclaggio applicata al mondo professionale. Oltre l’attività di docenza che da anni fa per enti pubblici e privati, Antonio è Presidente della Commissioni di Studio Antiriciclaggio istituita presso l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano e di recente ha pubblicato un interessante articolo sul funzionamento del Registro dei Titolari Effettivi, uno strumento che possiamo dire nuovo seppur attende di entrare in funzione in Italia da circa cinque anni. Con Antonio parleremo proprio di questo approfondendo aspetti operativi davvero molto interessanti. Ciao Antonio e grazie per partecipare alla trasmissione di oggi che verte su un argomento nuovo, che coinvolge e diciamo preoccupa un poco centinaia di migliaia di professionisti alle prese con i nuovi obblighi di registrazione e pubblicità dei titolari effettivi per il neocostituito Registro. 1) Siamo in procinto di dover depositare i dati dei titolari effettivi di società ed enti presso il registro delle imprese, diciamo pure che in molti sperano in un ulteriore rinvio nell’attivazione del registro anche se questi obblighi di comunicazione da parte delle imprese, delle fondazioni, e dei trust risale ormai al mese di giugno del 2007, ci vuoi raccontare ad oggi come stanno le come stanno le cose circa l’entrata in funzione del Registro? 2) Ora una domanda su un tema delicato e sul si è letto poco tra i commenti di dottrina e prassi… La consultazione dei dati contenuti nel registro pubblico dei titolari effettivi per il professionista o l’istituzione soggetto alla normativa antiriciclaggio è obbligatoria o facoltativa? Ed aggiungo è derimente oppure no per il professionista che lo consulta nell’indicazione della persona fisica titolare effettiva del rapporto? 3) Se io soggetto alla adeguata verifica decido di accedere al registro e mi accordo che alcuni dati indicati per il soggetto sul quale sto svolgendo l’attività non corrispondono a quelli che ho raccolto durante la mia adeguata verifica perché ci sono delle anomalie cosa succede? Ma soprattutto qual è il comportamento giusto che devo attuare secondo la norma? 4) In ultimo Antonio chiediamo ai nostri ospiti una indicazione sull’immediato futuro, ci sono elementi da segnalare? Tra queste novità cosa succederà con la entrata in funzione della banca dati centralizzata antiriciclaggio per la quale in questi giorni il Garante della Privacy ha dato parere favorevole? Paolo Gaeta esperto di trust in Napoli e Milano Registro dei titolari effettivi: sanzioni per l’omessa segnalazione in Camera di Commercio delle difformità dei dati, da parte dei soggetti obbligati. Per tali violazioni si rendono applicabili le sanzioni amministrative previste all’art. 56 che disciplina l’inosservanza dell’obbligo di astensione, nei casi in cui il soggetto obbligato pur avendo rilevato a seguito della consultazione dei dati presso il Registro dei titolari effettivi delle discordanze ed anomalie e non avendo effettuato la segnalazione prevista all’art. 6, comma 5, del DM 55/2022, compia l’operazione o esegua la prestazione professionale. Per l’autore di tali condotte, la sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 56, comma 3 del D.lgs. 231/2007 è compresa tra un minimo di euro 2.000 euro ed un massimo di 50.000 euro. Di: Antonio Fortarezza[1] STUDI E RICERCHE CONFORMITA’ NORMATIVA VEDA Think Tank Antiriciclaggio | Milano Il decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio 2022, ha dato piena attuazione alle disposizioni contenute all’art. 21, comma 5, lett. (e-bis del D.lgs. 231/2007, secondo le quali i soggetti obbligati, previsti all’art. 3 del D.lgs. 231/2007, segnalano al Registro dei titolari effettivi eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva, consultabili nel predetto Registro e le informazioni, relative alla titolarità effettiva, acquisite in occasione dello svolgimento delle attività di adeguata verifica della clientela. Queste disposizioni di attuazione prevedono all’art. 6, comma 5, del DM 55/2022, che tutti i soggetti obbligati accreditati per la consultazione dei dati contenuti nel Registro dei Titolari Effettivi, segnalino tempestivamente alla Camera di commercio territorialmente competente, le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione del registro e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.lgs. 231/2007. Si osserva che le disposizioni contenute all’art. 21, comma 5, lett. (e-bis del D.lgs. 231/2007, sono state introdotte a seguito del recepimento della normativa comunitaria mediante le modifiche apportate al D.lgs. 231/2007 con il D.lgs. 125/2019 in vigore dal 10/11/2019. Con il D.lgs. 125/2019 infatti, si è data attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. La sopra richiamata direttiva UE, stabilisce all’art. 30, paragrafo 4, che gli Stati membri sono chiamati a fare in modo che le informazioni contenute nel registro dei titolari effettivi siano adeguate, accurate e attuali e istituiscano meccanismi a tale scopo. Tali meccanismi prescrivono tra l’altro, che i soggetti obbligati e le autorità competenti, nel caso e nella misura in cui tale obbligo non interferisca indebitamente con le funzioni di quest’ultime, segnalino eventuali discrepanze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva disponibili nel registro centrale e le informazioni relative alla titolarità effettiva di cui dispongono. 1) L’obbligatorietà o meno della consultazione dei dati presso il registro dei titolari effettivi La consultazione dei dati contenuti nel pubblico Registro dei titolari effettivi da parte dei soggetti obbligati all’adeguata verifica del cliente, non è una attività obbligatoria in generale ma risulta necessaria ed opportuna tutte le volte che la legge prevede un riscontro sui dati e sulle informazioni contenuti nelle dichiarazioni fornite dal cliente ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 231/2007. Il D.lgs. 231,2007 all’art. 19, comma 1, lettera b), con riferimento al titolare effettivo, richiede il riscontro dei dati acquisiti dal cliente, e quindi anche la consultazione del Registro dei titolari effettivi, nei casi in cui, in relazione a tali dati, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze. Tale mancato riscontro quando necessario, è punito con una sanzione amministrativa che ai sensi dell’art. 56, comma 1 e 2, del D.lgs. 231/2007 è compresa tra un minimo di euro 2.000 euro ed un massimo di 50.000 euro. In altri termini, si prevede la consultazione dei dati contenuti nel Registro dei titolari questi casi il legislatore non lo ritiene necessario, e questo deve essere un precetto fondamentale al fine di evitare generalizzati automatismi nelle attività da svolgere, che invece vedono nell’approccio basato sul rischio, l’unica bussola che ne regoli gli adempimenti. 2) Obbligo di conservazione delle evidenze contenute nel registro dei titolari effettivi Si presti inoltre particolare attenzione alle disposizioni contenute all’art. 21, comma 7 del D.lgs. 231/2007, che richiama l’obbligo, nei casi in cui il destinatario dell’adeguata verifica consulti il Registro dei titolari effettivi, di acquisire e conservare per 10 anni ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 231/2007, prova dell'iscrizione del titolare effettivo nei predetti registri ovvero conservare un estratto dei registri idoneo a documentare tale iscrizione, e nei casi in cui ometta di conservare quelle informazioni si rendono applicabili le sanzioni amministrative di omessa conservazione previste all’art. 57 del D.lgs. 231/2007 che vanno da un minimo di euro 2.000 ad un massimo di euro 50.000. La ratio di tale disposizione, tutt’altro che formale, ha proprio lo scopo di documentare il rigore logico valutativo in ordine alla centralità nel sistema della prevenzione e contrasto del riciclaggio della figura del titolare effettivo. Naturalmente, nel caso in cui non si effettui la consultazione dei dati contenuti presso il Registro dei titolari effettivi, non vi sarà nessun obbligo di conservazione ai sensi dell’all’art. 31, comma 2, lettera b-bis) del D.lgs. 231/2007. 3) Sistema di raccordo delle informazioni sui titolari effettivi e interconnessione con i registri degli Stati membri Nel decreto interministeriale 55/2022 è stato previsto, un meccanismo di raccordo delle informazioni sui dati relativi al titolare effettivo, al fine di monitorare le discordanze dei dati in circolazione, la cui ratio è quella di prevenire e contrastare fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Per questo motivo, nei casi sopra richiamati, in capo ai soggetti obbligati all’adeguata verifica, che in sede di accesso e consultazione dei dati presso il Registro dei titolari del sistema nazionale ed internazionale deputato alla prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. Attraverso la segnalazione di difformità dei dati relativi ai titolari effettivi contenute all’art. 6, comma 5, del DM 55/2022, oltre che naturalmente all’obbligo di segnalazione di operazione sospetta previsto all’art. 35 del D.lgs. 231/2007, il sistema di prevenzione e contrasto trova un ulteriore elemento di collaborazione attiva da parte dei destinatari degli obblighi previsti dal D.lgs. 231/2007 finalizzato a prevenire e contrastare l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo come previsto all’art. 2, comma 1 del D.lgs. 231/2007. Inoltre, per una migliore circolazione dei dati e delle informazioni sui titolari effettivi tra gli Stati membri, con il Regolamento (UE) 2021/369 del 1 marzo 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche e le procedure necessarie per interconnettere tutti i dati contenuti nei singoli registri dei vari Stati membri tra di loro mediante il sistema BORIS (Beneficial Ownership Registers Interconnection System) già previsto nella Direttiva (UE) 2015/849. 4) Segnalazione telematica delle difformità nei dati del titolare effettivo L’oggetto della segnalazione di difformità sarà ovviamente semplicemente una discrepanza tra i dati del titolare effettivo acquisiti dal soggetto obbligato e quanto risulta nel Registro dei titolari effettivi, pertanto, dovrà avere ad oggetto incongruenze nei seguenti dati: * nome e cognome; * luogo e data di nascita; * residenza anagrafica o domicilio (se diverso dalla residenza); * cittadinanza; * codice fiscale; Naturalmente, ogni elemento tra quelli contenuti nei dati e nelle informazioni che determinati soggetti sono tenuti a comunicare al Registro delle Imprese di cui all’art. 4 del DM 55/2022 e che sia difforme dai dati acquisiti dal soggetto obbligato potrà costituire oggetto di segnalazione di difformità, come ad esempio: * Modalità di esercizio del controllo nei casi previsti all’art. 20, comma 3, D.lgs. 231/2007); * Poteri di rappresentanza nei casi previsti all’art. 20, comma 5, D.lgs. 231/2007); Potrà anche formare oggetto di segnalazione di difformità alla Camera di Commercio, anche la situazione in cui il soggetto obbligato in sede di consultazione del Registro dei titolari effettivi, non trovi nessun dato, poiché ad esempio la società non li ha comunicati nei termini e secondo le modalità previste nel DM 55/2022. La segnalazione di difformità andrà effettuata con modalità telematica, presso la sede territorialmente competente della Camera di Commercio in cui si trova la sede legale dell’entità giuridica i cui dati presentano delle incongruenze. Le indicazioni previste all’art. 6, comma 5, del DM 55/2022, riguardano le anomalie ed incongruenze esclusivamente di determinati soggetti, e precisamente: * delle imprese dotate di personalità giuridica (le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative); * delle persone giuridiche private (associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361); * dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, nonché degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana. Nei casi in cui l’anomalia in argomento riguardi i Trust o altri istituti giuridici affini, non stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, la segnalazione prevista all’art. 6, comma 5, del DM 55/2022 dovrà essere effettuata presso la sede della Camera di Commercio di Roma. Non possono formare oggetto di segnalazione ai sensi dell’art. 6, comma 5, del DM 55/2022, le eventuali anomalie riscontrate in occasione dell’adeguata verifica delle imprese individuali, delle società di persone, delle associazioni non riconosciute, dei consorzi (salvo che assumano la forma di impresa dotata di personalità giuridica) e delle Imprese sociali (salvo che assumano la forma di una società o di persona giuridica tenute Per quanto riguarda la tempistica entro cui effettuare la segnalazione di difformità prevista all’art. 6, comma 5, del DM 55/2022, il legislatore nazionale ma anche quello comunitario, non prendono correttamente alcuna posizione sui termini, poiché la stessa dovrà essere effettuata tempestivamente, evitando quindi la scelta di introdurre tempistiche giudicabili come perentorie. Circa la tempestività, ovviamente inserita nell’ambito di una normativa di prevenzione, comprensibilmente è lasciata alla valutazione da parte del soggetto obbligato, che naturalmente non appena avrà svolto le sue analisi, integrato il suo patrimonio informativo e svolte le necessarie valutazioni circa la difformità potrà provvedere alla segnalazione in Camera di Commercio. 5) Soggetti che possono consultare le segnalazioni di anomalia dei dati relativi al titolare effettivo La segnalazione di anomalia e difformità relativa alle informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione del registro e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.lgs. 231/2007 effettuate dai soggetti obbligati, non saranno consultabili da tutti i soggetti che possono accedere al Registro dei titolari effettivi. Infatti, viene chiarito che le segnalazioni di difformità acquisite dal sistema telematico delle Camere di Commercio, potranno essere consultabili unicamente da parte delle autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettere a), b), c) e d), e comma 4, lettere a), b) e c), del D.lgs. 231/2007, e precisamente: * dal Ministero dell'economia e delle finanze; * dalle Autorità di vigilanza di settore; * dall'Unità di informazione finanziaria per l'Italia; * dalla Direzione investigativa antimafia; * dalla Guardia di finanza; * dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; * dall'autorità giudiziaria; * dalle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale; È stato previsto all’art. 6, comma 5, del DM 55/2022 che i soggetti che possono acquisire la segnalazione di difformità, garantiscano l’anonimato del soggetto obbligato segnalante ed in tal caso, si renderanno applicabili senza nessuna esclusione le disposizioni previste all’art. 38 del D.lgs. 231/2007 sulla tutela del segnalante, ivi compresa la sanzione per l’indebita violazione dell’anonimato con la reclusione da due a sei anni. In altri termini i soggetti previsti all’articolo 21, comma 2, lettere a), b), c) e d) del D.lgs. 231/2007, dovranno introdurre o disporre nella loro organizzazione procedure tali da garantire l’anonimato e la riservatezza del soggetto segnalante che ad ogni livello di utilizzo e diffusione del dato deve essere protetto. Sia chiaro, inoltre, che a seguito delle segnalazioni di anomalia e incongruenza dei dati relativi al titolare effettivo, trasmesse dai soggetti obbligati ai sensi dell’art. 6, comma 5, del DM 55/2022, l’Unità di Informazione Finanziaria, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia possono richiedere ulteriori informazioni al soggetto che ha effettuato la segnalazione ai fini di un migliore approfondimento ed analisi dei dati. 7) Le segnalazioni di difformità delle Pubbliche Amministrazioni Le Pubbliche Amministrazioni individuate all’art. 10 del D.lgs.231/2007, all’interno del sistema della prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, hanno un ruolo di primaria importanza soprattutto nell’ambito dei seguenti procedimenti e procedure: * procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione; * procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici; * procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati. Inoltre, sempre le Pubbliche Amministrazioni, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, sono obbligate a comunicare all’Unità di Informazione Finanziaria dati e informazioni Moltissime Pubbliche Amministrazioni, anche a seguito del parere ANAC del 24/05/2021, nell’ambito dei propri regolamenti e procedure hanno previsto l’obbligatorietà da parte dei loro contraenti, che ad esempio stipulano contratti di appalto, che ricevono autorizzazioni o concessioni, finanziamenti o altre erogazioni, di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 contenente i dati del titolare effettivo. Inoltre, negli indicatori di anomalia per la segnalazione delle operazioni sospette da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di cui al provvedimento dell’Unità di Informazione Finanziaria del 23/04/2028 in Gazzetta Ufficiale del 19/11/2018, i segnali di attenzione concernenti il titolare effettivo occupano uno spazio tra gli indici di anomalia pari al 40% risultando l’argomento maggiormente strategico da analizzare nel processo valutativo. In tale contesto è evidente che le Pubbliche Amministrazioni si troveranno, per i doveri inderogabili del proprio ufficio, a dover procedere nella consultazione dei dati contenuti nel registro dei titolari effettivi, al fine di verificare e riscontrare la correttezza delle dichiarazioni sul titolare effettivo rilasciate dai propri contraenti ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Giova ricordare che, in tali attività d’ufficio da parte della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nei casi di dichiarazioni mendaci, si applicano le disposizioni previste articolo 495 Codice penale che prevedono la reclusione da uno a sei anni e quindi il pubblico funzionario in tali casi dovrà inoltrare la denuncia all’Autorità Giudiziaria. Nei casi in cui le Pubbliche Amministrazioni individuate all’art. 10 del D.lgs.231/2007, rilevino delle difformità tra le dichiarazioni ricevute dai propri contraenti e i dati contenuti nel Registro dei titolari effettivi, pur non essendo richiamate all’art. 6, comma 5, del DM 55/2022 hanno sempre l’obbligo, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, di comunicare all’Unità di Informazione Finanziaria le difformità nei dati e informazioni concernenti il titolare effettivo ai sensi dell’art. 10, comma 4 del D.lgs. 231/2007. Si ricorda che anche se la Pubblica Amministrazione abbia effettuato la denuncia all'Autorità Giudiziaria, ad esempio nei casi di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 provvedimento dell’Unità di Informazione Finanziaria del 23/04/2028 in Gazzetta Ufficiale del 19/11/2018. 8) Sanzioni relative all’omessa segnalazione di difformità dei dati del titolare effettivo Per quanto riguarda la sanzione del soggetto obbligato che omette di segnalare alla Camera di Commercio le difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione del registro e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.lgs. 231/2007, il DM 55/2022 non prevede nessuna sanzione, lasciando intendere che in tali casi non vi siano sanzioni per l’autore di tali violazioni. In realtà, è vero che non viene autonomamente sanzionata l’omessa segnalazione in argomento, ma è altrettanto vero che tale condotta riverserà i propri effetti sanzionatori nell’ambito delle attività che i soggetti obbligati sono chiamati a svolgere in occasione degli adempimenti relativi all’adeguata verifica previsti agli articoli 18 e 19 del D.lgs. 231/2007. Sia chiaro che l’argomento riguarda il soggetto che a seguito della consultazione dei dati contenuti nel Registro dei titolari effettivi abbia rilevato delle discordanze e che oltre a non aver effettuato la segnalazione di anomalia alla Camera di Commercio, non abbia neanche intrapreso determinate azioni nell’ambito degli obblighi di adeguata verifica. Le casistiche in cui, il soggetto obbligato risulti destinatario di una sanzione amministrativa, sono tutte quelle in cui a seguito del rilievo di anomalia ed incongruenza i processi di riscontro dei dati relativi al titolare effettivo previsti all’art. 19, comma 1, lett. b) del D.lgs. 231/2007, siano essi legati alla fase di adeguata verifica in occasione del conferimento dell’incarico ovvero successivamente in occasione del controllo costante, non si siano completati, integrandosi in tal caso la violazione legata all’obbligo di astensione previsto all’art. 42 del D.lgs. 231/2007. È la situazione, ad esempio, di un soggetto che avendo provveduto all’identificazione del titolare effettivo mediante dichiarazione resa dal cliente, ed avendo la necessità prevista all’art. 19, comma 1, lettera b) del D.lgs. 231/2007 di effettuare la consultazione nel completato e di conseguenza la prestazione professionale o l’operazione non potrà essere eseguita o continuata. Infatti, l’art. 42 del D.lgs. 231/2007 stabilisce che i soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35. In altri termini, la condotta del soggetto obbligato di omessa segnalazione alla Camera di Commercio delle difformità relative ai dati del titolare effettivo, sarà punibile tutte le volte in cui l’autore di tale comportamento abbia anche violato l’obbligo di astensione previsto all’art. 42, comma 1) del D.lgs. 231/2007, ad eccezione dei casi in cui il professionista abbia ricevuto un incarico di esaminare la posizione giuridica del cliente o di espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo che è previsto all’art. 42, comma 3 del D.lgs. 231/2007. I tali casi si rendono applicabili le sanzioni amministrative previste all’art. 56 che disciplina l’inosservanza dell’obbligo di astensione, nei casi in cui il soggetto obbligato pur avendo rilevato a seguito della consultazione dei dati presso il Registro dei titolari effettivi delle discordanze ed anomalie e non avendo effettuato la segnalazione prevista all’art. 6, comma 5, del DM 55/2022, compia l’operazione o esegua la prestazione professionale. Per quanto indicato ed alle condizioni di cui sopra, per l’autore di tali condotte, la sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 56, comma 3 del D.lgs. 231/2007 è compresa tra un minimo di euro 2.000 euro ed un massimo di 50.000 euro. Diversamente, il soggetto obbligato che ha omesso di effettuare la segnalazione di difformità alla Camera di Commercio, ma non abbia anche violato le disposizioni sull’obbligo di astensione previsto all’art. 42 del D.lgs. 231/2007 si troverà unicamente nella situazione di dover valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta all’Unità di Informazione Finanziaria a norma dell'articolo 35 del D.lgs. 231/2007.
Cosa fare quando si scopre una segnalazione in centrale rischi che non sarebbe dovuta esserci?Cosa succede quando scopri per caso una segnalazione sulla Centrale Rischi della Banca d'Italia? Alcuni mesi fa pubblicai una puntata sull'importanza dell'Analisi della Centrale Rischi della Banca d'Italia in cmpagni di Piergiacomo Drappero di Acris.✅ NOTEhttps://www.merita.biz/298✅ ISTRUZIONI per CENTRALE RISCHIhttps://www.acris.it/cose-la-cr/✅ Linkedin Piergiacomo Drapperohttps://www.linkedin.com/in/piergiacomo-drappero-67109929/====✅ Sostieni lo Show: offrimi un caffè!☕ https://www.merita.biz/sostieni/
Revenge porn segnalazioni al Garante, modalità ed efficaciaIntervista all'Avv. Enrico PelinoConduzione a cura di Angelo MarzoRegia di Ornella Sala
Le interviste esclusive di questa puntata: SEGNALAZIONE AI SENSI DELL'ART. 144 D.LGS. 196/03, VALIDITÀ DEL GREEN PASS DI ALCUNI POSITIVI AL VIRUS E PERDURANTE VALIDITÀ DEI CERTIFICATIAvv. Enrico PelinoForo di BolognaIL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA SUL COPYRIGHT E GLI SCENARI DELL'INDUSTRIA CULTURALEAvv. Marco ScialdoneForo di RomaInterviste a cura di Angelo MarzoCon la conduzione di Giuseppe Gallo e Pierluigi SerraRegia: Ornella Sala
Notiziario Veg. Edizione del 19/06/2020 - Parola a Claudio Pomo che ci parlerà delle sovvenzioni agli allevamenti intensivi. Segnalazione del nuovo focolaio di corona virus in Germania all'interno di alcuni mattatoi e, a proposito di mattatoi, si parla di un futuro che vede sempre più possibile la realizzazione di Mattatoi automatizzati dove a lavorare saranno gli addetti-robot. Una sentenza europea stabilisce che il lupo non potrà più essere abbattuto o catturato, mentre in Uganda dei Bracconieri uccidono Rafiki, il più noto gorilla di montagna e uno zoo in Malesia lascia i leoni quasi senza cibo nonostante i contributi del governo.
Master di Diritto Societario (Inghilterra e Galles): Modulo VI – Compliance Aziendale - Ascheri AcademyRelatore: Lucia Zeleznik – Avvocato e Registered European Lawyer in LondraProgramma:» Compliance aziendale• Introduzione• Registri statutari: forma e utilizzo• Protezione dei dati e registri delle imprese• Ispezione dei registri• Companies Act Statutory Forms• Archiviazione: online, su web e su software• Tipi di moduli• Dichiarazione annuale di conferma• Divulgazione limitata di informazioni PSC• Requisiti supplementari di Companies House• Cambio di denominazione• Contabilità societaria• Revisori contabili• Esecuzione, autenticazione e conservazione dei documenti• Dichiarazione sulla schiavitù moderna• Segnalazione del divario retributivo di genere• Altre questioni di conformità e regolazione
Puoi contattarci compilando il modulo che trovi a questo link https://www.semplicementediritto.it/modulo-di-richiesta.htmlo scrivendoci un'e-mail all'indirizzo: info@semplicementediritto.it
In questi giorni YouTube mi sta limitando molti episodi senza causa troppo concrete. Qualcuno parla du bug ma ad ora non vi sono spiegazioni chiare
- Moto G 5G ufficiale: https://www.androidworld.it/2020/11/05/motorola-moto-5g-ufficiale-731405/ - Segnalazione contati WhatsApp: https://www.androidworld.it/2020/11/04/whatsapp-riceve-novita-la-segnalazione-dei-contatti-rollout-la-beta-foto-731368/- PS5 sarà venduta solo online: https://www.smartworld.it/videogiochi/ps5-non-sara-venduta-in-negozio-ma-solo-online.html- Recensione Xbox Series X: https://www.smartworld.it/recensioni/xbox-series-x
L'hanno fatto.E con standard superiori all'Europa.Elenco segreto e censimento di aziende, hardware e servizi offerti.Segnalazione entro sei ore. Praticamente subito. In Europa 24 ore.In Gazzetta del 21 10 2020
Per il diciassettesimo episodio di Vitamina L siamo in compagnia di Andrea Calugi, nato a Empoli nel 1983 vive in una piccola frazione di San Miniato (Pisa). Ha già pubblicato "Oggi non ci sono" nel 2013 e "Sogni di rock'n'roll" per le nostre edizioni nel 2018, che ha ricevuto la Segnalazione di Merito al Premio Internazionale Giglio Blu di Firenze 2019 e si è qualificato quinto al Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana 2019. Andrea, oltre a parlarci della sua silloge, risponde a 5 domande tratte dal Questionario di Proust.Giovane Holden Edizioni | www.giovaneholden.itSinossi "Gocce di Vino su Fogli Bianchi":Intrigante e caustica miscellanea in cui trentanove storie, dipanate in testi narrativi e poetici talvolta apparentemente diversissimi tra loro per tematica e genere, si combinano per raccontare un viaggio attraverso la quotidianità.Le avventure del giovane scrittore Alessio Pisani si incrociano con quelle di improvvisati suicidi, buontemponi, aspiranti poeti e musicisti mancati. Un universo di persone e personaggi che si muovono sul filo della disillusione, dell'amarezza, dell'amore, incapaci di adattarsi alle regole che la convivenza sociale impone o imporrebbe, distratti dai propri demoni, abbarbicati a una bottiglia.Come gocce di vino su fogli bianchi le loro vicende possono essere lette indifferentemente come un'epifania o come la volontà di vivisezionare emozioni e aspettative: una sorta di test di Rorschach senza errori e senza inganni.Andrea Calugi si conferma fine indagatore dell'animo umano.
LE CLASSIFICAZIONI SU SEGNALAZIONE DEGLI AVVOCATI – COOKIE WALL E CONSENSO SCROLLING – IMPRESE E DECRETO RILANCIO – #SVEGLIATIAVVOCATURALe interviste esclusive di questa puntata:Superclassifiche studi legali fra deontologia e discutibili comparazioniAvv. Andrea LisiForo di Lecce, Presidente ANORCIntervista a cura di: Avv. Angelo MarzoCookie wall e consenso per scrolling,linee guida EDPB 5/2020Avv. Enrico PelinoForo di BolognaIntervista a cura di: Avv. Angelo MarzoIl decreto rilancio fra aspettative e concreta attuazioneAndrea GuidiImprenditore, Guidi Gino spaIntervista a cura di: Avv. Angelo MarzoCon la conduzione di: Avv. Fabrizio Carbone e Avv. Vincenzo GriecoRegia: Ornella Sala
Importante aggiornamento di Facebook che segnala l'individuazione di 40 Milioni di Fake News nel solo mese di marzo. Su un solo argomento.E fa due mosse, giuste.MA NON BASTA. Le mosse di tutte le grandi aziende arrivano tardi, sono su un solo argomento e sono un piccolo aiuto. O facciamo altro oppure rimarremo con sistemi inefficaci che no ci permettono di crescere.Ne parleremo anche questa sera con la live sulle Fake News con Paolo Attivissimo https://bit.ly/2z6Yesb -------------------------------INDICE00:12 Segnalazione di Angelo Marolla https://bit.ly/2xxTCLq00:54 Cosa ha fatto Facebook03:03 Come li hanno individuati03:37 Cosa sta per fare05:20 Non basta per le FakeNews07:20 Ma potrebbero fare di più08:30 E YouTube? -------------------------------Per seguire FastForward:Su YouTube: iscriviti e attiva la campanella
Dopo una lunga attesa arriva il mio primo “stipendio” dalla piattaforma. Colgo l’occasione per segnalare un’anomalia ovvero l’impossibilità di avviare dirette dall’applicazione
Le fusioni e le scissioni transfrontaliere nella nuova Direttiva EU: Michele Massironi, partner dello Studio e responsabile del team Corporate, analizza le principali novità della Direttiva europea recentemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Quali sono le conseguenze di una segnalazione alla Centrale Rischi di Banca d'Italia? Carolina Baietta, Senior Associate, spiega quali sono i presupposti e gli effetti della segnalazione.
è possibile usufruire delle agevolazioni fiscali connesse al SISMABONUS se i lavori sono autorizzati con Permesso di Costruire?Le nuove regole del 2020 dal DM (Decreto Ministeriale) n. 24 del 09 gennaio 2020.Sito Web: https://www.danilotorresi.it/home/Newsletter: https://www.danilotorresi.it/iscriviti/Libri che leggo: https://www.qualilibrileggere.com/Video: https://youtu.be/Fdas0pLeWZILink Articolo: https://www.danilotorresi.it/2020/01/27/sismabonus-con-permesso-di-costruire-o-scia-nuove-regole-e-come-funziona-per-la-detrazione-2020/Video Asseverazione Tardiva: https://youtu.be/tOG1DxVUomEVideo Spostamento e Ampliamento Fabbricato: https://youtu.be/kw6ezEAX--YDM 24/2020: http://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero-24-del-09012020DM 58/2017: http://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero-58-del-28022017Per contribuire: https://www.paypal.me/GeometraTorresiCanale Telegram: https://t.me/GeometraTorresiLa mia attrezzatura foto e video:Sony Alpha 7M3: (https://amzn.to/2HfAa5H)Obiettivo Sony FE 24-105 F4 G OSS: (https://amzn.to/2HeCldx)Sony Alpha 5100: (http://amzn.to/2BOLiXD) Obiettivo Sigma 30 mm f2.8 AF DN E-Mount: (http://amzn.to/2FlgSL5) Batterie e Caricabatterie per Sony (http://amzn.to/2ywluKl) Custodia in pelle per Sony A5100 (http://amzn.to/2yvPMNg) Gorillapod: (https://amzn.to/2HixxEk)Treppiede Manfrotto: (https://amzn.to/2kDeird) Tascam DR-05 – Registratore Audio: (http://amzn.to/2pcIhsA) Antivento in nylon Movo: (http://amzn.to/2Dui3pK) HAMA mini treppiede: (http://amzn.to/2IraLaf) Neewer 700W Softbox: (http://amzn.to/2FLEBEm) Maxtor HDD 4TB: (http://amzn.to/2HB4Tdf) Antivento per microfoni (http://amzn.to/2CqfSnI )Facebook: @Geometra.Torresi (https://www.facebook.com/Geometra.Torresi)Instagram: @Geometra.DaniloTorresi (https://www.instagram.com/geometra.danilotorresi)#Sismabonus #ristrutturazione #Nuove Regole #DaniloTorresi #GeometraDaniloTorresi #Geometra #Edilizia #Topografia #Topografo #Pregeo #Docfa #Voltura #Catasto
Una disamina per non farsi prendere dall'ansia di essere ovunque, nuova malattia che pare diffondersi a più non posso.TikTok non è per tutti. In tanti stanno commettendo un errore dopo l'altro.Bisognerebbe avere un po' più di accortezza nel parlare di certi argomenti perché si influenzano gli altri in malo modo, facendo danni. -------------------------------Evento consigliato per i professionisti dei Social Media e del Web Marketing: SOCIAL MEDIA STRATEGIES http://bit.ly/2kej6qe-------------------------------Indice00:33 Video che spiega programma #SMStrategies http://bit.ly/2PaSoMp00:51 Il video di domani01:01 Cristiano Ronaldo NON guadagna in quel modo02:21 Engagement in Declino oggi? Recap del 201903:57 Segnalazione di Riccardo Scandellari http://bit.ly/31A7BJu03:57 Gary Vaynerchuk http://bit.ly/2W8usdW04:39 SU INTERNET LE TENDENZE NON SI SEGUONO PIÙ COSÌ05:37 PUÒ NON FARE PER TE06:10 IL CALO DI ENGAGEMENT: COSA SIGNIFICA?07:50 Chi dovrà spostarsi?09:20 Non passate a TikTok09:40 Ma non era tutto misurabile?10:50 Il mio consiglio per TikTok11:50 Il vero problema di oggi: NON SI MISURA BENE-------------------------------Per seguire FastForward:Iscriviti al canale YouTube e clicca sulla campanella
Il Risk Management Strategico si occupa di analizzare gli incidenti ospedalieri, e di apportare aggiustamenti e correzioni al sistema per evitare che gli incidenti si ripetano. I tre STEP principali sono: 1. Segnalazione; 2. Indagine; 3 Interventi Correttivi. Il Risk Management Strategico cerca anche di individuare TEMI RICORRENTI o AREE A RISCHIO che abbiano bisogno di un’azione più ampia e robusta di supporto. Vediamo come funziona ...
Abbiamo parlato di quei pos delle carte di credito, che dicono: "Transazione annullata" anche quando la transazione viene notificata come eseguita.Una interessante esperienza.
Una precisazione da un ascoltatore su Stocard e la notizia di un file perso durante l'update di ottobre 2018 di windows 10.
Ospitiamo oggi Elena Catalano, guida alla mostra percorso multisensoriale "Dialogo nel buio" di Genova che porta un'interessante testimonianza sull'uso della voce mettendo in primo piano il senso dell'udito e racconta la sua esperienza sia di lettrice a voce alta sia di ascoltatrice di audiolibri.IN QUESTO EPISODIO0:30 Elena Catalano si presenta1:10 Dialogo nel buio di Genova6:11 Gli stati d'animo attraverso la voce7:00 Libri al buio9:45 Tecnica vocale11:50 Qualità vocale degli audiolibri14:00 Esperienza di lettura ai bambini ed adulti17:17 Suoni e rumori a supporto della lettura20:00 Caratteristiche nella vocalità della lingua giapponese e inglese23:40 Segnalazione di- Incipit di "Orgoglio e pregiudizio" - http://amzn.to/2D9rjnd- Incipit di "Uno nessuno e centomila" - http://amzn.to/2DoXQDi 24:40 Tessitori di voceDIALOGO NEL BUIOCalata De MariGenovaTelefono 010 098 4510http://dialogonelbuio.genova.it/https://www.facebook.com/genovadialogonelbuio/
Ospitiamo oggi Elena Catalano, guida alla mostra percorso multisensoriale "Dialogo nel buio" di Genova che porta un'interessante testimonianza sull'uso della voce mettendo in primo piano il senso dell'udito e racconta la sua esperienza sia di lettrice a voce alta sia di ascoltatrice di audiolibri.IN QUESTO EPISODIO0:30 Elena Catalano si presenta1:10 Dialogo nel buio di Genova6:11 Gli stati d'animo attraverso la voce7:00 Libri al buio9:45 Tecnica vocale11:50 Qualità vocale degli audiolibri14:00 Esperienza di lettura ai bambini ed adulti17:17 Suoni e rumori a supporto della lettura20:00 Caratteristiche nella vocalità della lingua giapponese e inglese23:40 Segnalazione di- Incipit di "Orgoglio e pregiudizio" - http://amzn.to/2D9rjnd- Incipit di "Uno nessuno e centomila" - http://amzn.to/2DoXQDi 24:40 Tessitori di voceDIALOGO NEL BUIOCalata De MariGenovaTelefono 010 098 4510http://dialogonelbuio.genova.it/https://www.facebook.com/genovadialogonelbuio/
Martedì 12 Dicembre ore 15.30 #Speciali#SPECIALI#ANTIRICICLAGGIOSospetto di riciclaggio e l'obbligo di astensione in capo all'avvocato. Rapporto tra Segnalazione di Operazione Sospetta, SOS tardiva e denuncia penale******************************Il programma è offerto da:- Sistemi SPA, conosci STUDIO? È il software di Sistemi per gestire il tuo ufficio professionale: agenda, collaboratori, attività e processo telematico, tutto in un unico gestionale. Visita www.sistemi.com - Lextel SpA, Conosci QUADRA, il gestionale web per il Processo Telematico di Lextel che puoi utilizzare a consumo o in abbonamento? E il sito per le tue visure telematiche? Lextel ti fornisce inoltre la firma digitale, anche remota e servizi per gestire al meglio le fatture elettroniche! Visita www.lextel.it******************************A cura di Angelo Marzo con Prof. Giuseppe MiceliRegia Adelperio de Negri di San PietroAscoltaci in diretta su www.webradioiuslaw.it/diretta o da APP dedicata per Apple o Android******************************Ringraziamo gli artisti amici ed ospiti:- Mash- Karrin Allyson- Giuseppe Pucciarelli- Peter Erskine================================================
Martedì 28 novembre ore 15.30#SPECIALI#ANTIRICICLAGGIOcon Giuseppe Miceli.Seconda Lezione : Gli avvocati e le segnalazioniNuovi obblighi Antiriciclaggio e l'importanza della Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS), Quando segnalare?L'importanza della "adeguata verifica della clientela" e l'approccio basato sul rischio: obbligo e modalità operative Il programma è offerto da:- Sistemi SPA, conosci STUDIO? È il software di Sistemi per gestire il tuo ufficio professionale: agenda, collaboratori, attività e processo telematico, tutto in un unico gestionale. Visita www.sistemi.com - Lextel SpA, Conosci QUADRA, il gestionale web per il Processo Telematico di Lextel che puoi utilizzare a consumo o in abbonamento? E il sito per le tue visure telematiche? Lextel ti fornisce inoltre la firma digitale, anche remota e servizi per gestire al meglio le fatture elettroniche! Visita www.lextel.it******************************A cura di Angelo Marzo, con Giuseppe Miceli.Regia Adelperio de Negri di San PietroAscoltaci in diretta su www.webradioiuslaw.it/diretta o da APP dedicata per Apple o Android******************************Ringraziamo gli artisti amici ed ospiti:- Mash- Karrin Allyson- Giuseppe Pucciarelli- Peter Erskine================================================
vai su http://www.certificazionece.it e scarica ebook!Il fabbricante viene chiamato a rispondere della sicurezza della suo macchinario dal Ministero dello Sviluppo Economico. Qui spieghiamo che deve inviare in fascicolo tecnico per la parte interessata e l'elenco.
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